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Vitivinicolo. L'istituto della diffida

Con la legge n. 116 dell’11 agosto 2014, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo.
Il  provvedimento  noto  come  “Campolibero”  interessa  il  settore  vitivinicolo  con  modifiche  alla  legge 82/2006 e con altre disposizioni che hanno applicazione anche nel nostro settore.

In particolare l’istituto della diffida ha subito modifiche con l’eliminazione del riferimento alla “lieve entità” per poter rendere applicabile la diffida stessa.

E’ stato introdotto il requisito della “prima volta” per poter usufruire della diffida facendo però riferimento ad una specifica fattispecie di violazione e quindi per diverse fattispecie può essere utilizzata la diffida anche se già applicata in altri casi.

Ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Pertanto, le violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili.

Nell’applicazione della diffida deve comunque utilizzarsi il criterio della sanabilità ed in tal senso il nuovo secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1 in parola prevede che “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”. Gli Ispettori dell’ICQRF dovranno quindi valutare  caso per caso  la possibilità di reale “sanabilità” della violazione.

Si evidenzia, altresì, che sono state eliminate le precedenti disposizioni relative all’esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Inoltre, è stata eliminata la precisazione che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”.  Tale eliminazione dal testo di legge, tuttavia, non preclude l’applicabilità della diffida anche in tale circostanza, essendo, come visto, uniche condizioni la “sanabilità” della violazione e che la stessa sia accertata per la “prima volta”.

Nei casi in cui l’Ufficio ritenga che per la verifica dell’adempimento alla diffida sia necessario un sopralluogo ispettivo, provvederà ad un accertamento diretto presso l’operatore.

Al fine di riscontrare alcune richieste di chiarimento circa la eventuale impugnazione della diffida da parte del soggetto diffidato, si ritiene che la stessa non sia autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto che attiene ad una fase presanzionatoria, anzi volto proprio a deflazionare il procedimento sanzionatorio.

Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non  pecuniarie  quali,  ad  esempio,  la  pubblicazione,  a  spese  del  trasgressore,  del  provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto ad utilizzare la denominazione protetta, l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D. Lgs. n. 61/2010, D. Lgs. n. 297/2004, legge n. 82/2006 e D. Lgs. n. 260/2000).

 

 



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