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MVV, Faq su convalida documento vitivinicolo tramite PEC

Si riporta integralmente un’interessante F.A.Q. (risposte a domande più frequenti) pubblicato dal Mipaaf, relativamente alle modalità di convalida tramite PEC del nuovo documento MVV.

Domanda  n.  1)  -  Nel  caso  in  cui  il  messaggio  di  PEC  inviato  dall’operatore  vitivinicolo  non  contenga l’allegato (documento MVV da convalidare) o contenga un allegato diverso dal documento MVV da convalidare, il sistema di PEC invia il messaggio di notifica (ricevuta di avvenuta consegna) da utilizzare ai fini dell’apposizione della marca?

Risposta: SI, ma l’apposizione di tale messaggio di notifica sul retro del Documento rende comunque nulla la

convalida e il documento si considera non emesso (art. 12 del DM 2 luglio 2013).  

Domanda n. 2) - Il documento vitivinicolo MVV da allegare al messaggio di PEC per la convalida deve essere completo (pagine 1 e 2)?

Risposta: SI  

Domanda n. 3) - Dove vanno inseriti gli indirizzi di casella di PEC dei due Uffici territoriali al fine di effettuare la  contestuale  convalida  e  trasmissione  dell’MVV  (caso  previsto  nella  sezione  2,  sottoparagrafo  1.1, secondo punto dell’allegato al decreto)?

Per esempio: una ditta ubicata nel territorio di competenza dell’Ufficio territoriale “ICQRF Nord – Ovest” chiede la convalida per trasportare un mosto di uve parzialmente fermentato (o un qualsiasi prodotto elencato al comma 2 dell’articolo 29 del Reg. (CE) n. 436/09), ad una ditta acquirente ubicata nel territorio di competenza dell’Ufficio territoriale “ICQRF Lombardia”.

In questo caso il sistema trasmette allo speditore due MESSAGGI DI NOTIFICA: quale bisogna utilizzare? Risposta: l’ordine con cui riportare gli indirizzi di casella di PEC dei due Uffici territoriali è indifferente. E’ preferibile riportare prima quello dell’Ufficio competente per il luogo di spedizione. Il sistema rilascia due ricevute  di  notifica,  ma  quella  da  utilizzare  ai  fini  della  convalida  è  esclusivamente  quella  rilasciata dall’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione.

Nell’esempio il messaggio di notifica da utilizzare sarà  esclusivamentequello dell’Ufficio territoriale “ICQRF

Nord – Ovest”.  

Domanda n. 4) - Una ditta ubicata nel territorio di competenza dell’Ufficio territoriale “ICQRF Nord – Ovest” deve trasmettere, ai sensi dell’articolo 29 del Reg. (CE) n. 436/09, i documenti convalidati, presso il proprio Comune o con microfilmatrice, agli Uffici territoriali competenti. Si tratta di 4 cessioni distinte di vino DOP destinato ad essere condizionato e spedito ad altrettante ditte ubicate rispettivamente nei territori di competenza degli Uffici territoriali “ICQRF Lombardia”, “ICQRF Nord – Est”, “ICQRF Emilia Romagna e Marche” e “ICQRF Toscana e Umbria”. Come vanno posti gli indirizzi di PEC?

Risposta: Esclusivamente ai fini della trasmissione del documento MVV già convalidato è possibile allegare più documenti ad un unico messaggio di PEC, ma questi devono riguardare gli stessi Uffici territoriali competenti per il luogo di spedizione e di destinazione. Altrimenti, come nel caso riportato nell’esempio, dovranno essere effettuati 4 invii differenziati.  

Domanda n. 5) - Le deroghe all’emissione del documento di accompagnamento, previste dall’articolo 25 del Reg. (CE) n. 436/09 continuano ad applicarsi dopo il 1° settembre (entrata in vigore del Decreto dipartimentale 1021 del 17 giugno 2014)?

Risposta: Si, nulla è cambiato in proposito. Il decreto dipartimentale non incide in alcun modo sulle deroghe previste dalla normativa UE citata. 

Domanda n. 6) - Dopo il 1° settembre posso ancora utilizzare i vecchi “DOCO” ed i DDT nei casi previsti dal

DM 2 luglio 2013?

Risposta: Si, nulla è cambiato in proposito. Il decreto dipartimentale stabilisce solo una nuova modalità di

convalida dei documenti MVV, ma non elimina nessun documento in uso. 

Domanda n. 7) - Cosa succede se ho effettuato un trasporto accompagnato da un documento recante una convalida PEC nulla?

Risposta: il documento recante una convalida nulla si considera non emesso (art. 12 del DM 2 luglio 2013) e pertanto il trasporto è irregolare. 

Domanda n. 8) - Se effettuo un trasporto contemporaneo di vino sfuso ed imbottigliato, quale codice univoco devo usare?

Risposta: prevale il codice univoco del trasporto di vino sfuso. 

Domanda n. 9) - Nel caso di convalida di documenti di accompagnamento relativi a trasporti contemporanei di prodotti vitivinicoli confezionati e sfusi verso Paesi UE o EXTRA UE, quale codice univoco PEC si deve utilizzare?

Risposta: prevale il codice da utilizzare per i vini sfusi:

- nel caso di destinazione UE,il codice da usare é MVV-DAV-03;

- nel caso di destinazione extra UE, il codice da usare é MVV-DAV-04. 

Domanda n. 10) - Il documento vitivinicolo MVV emesso sulla base di una numerazione interna aziendale e convalidato tramite PEC ha validità anche ai fini fiscali?

Risposta.: Si. Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il modello MVV si pone con contenuto

di equivalenza e sullo stesso piano dei documenti di circolazione già in uso.

Ai fini del trasporto il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino. 

Domanda n. 11) - Per assolvere all’obbligo della trasmissione di copia del documento MVV di cui all’articolo

29  del Reg. (CE) n 436/2009, posso trasmettere anche documenti vitivinicoli convalidati con modalità diverse dalla PEC?

Risposta: Si. 

Domanda n. 12) - Cosa deve fare lo speditore che ha inoltrato il messaggio di richiesta di convalida tramite

PEC, ma non si vede restituire dal sistema il messaggio di avvenuta consegna?

Risposta: Trattasi di un caso eccezionale in quanto la risposta viene fornita dal sistema immediatamente o quasi. Tuttavia, qualora si dovesse verificare un malfunzionamento del sistema e l’operatore non si vede restituire immediatamente il messaggio di notifica, é opportuno aspettare. In ogni caso l’inoltro del messaggio non deve essere ripetuto fino a quando non sia stato ricevuto il messaggio di notifica di mancata consegna definitivo che si riconosce in quanto riporta nel corpo del messaggio la seguente frase: “Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine”.

Ad ulteriore precisazione: nel caso in cui l’operatore abbia inviato un documento vitivinicolo con messaggio di PEC ai fini della convalida, ma non riceva in tempi adeguati il messaggio della ricevuta di avvenuta consegna e sussista l’esigenza di iniziare il trasporto, lo stesso potrà avvalersi delle altre, previste modalità di convalida. In tal casose l’operatore, in risposta al messaggio di PEC ai fini della convalida, riceve un messaggio:

 - definitivo di mancata consegna non deve effettuare ulteriori operazioni.

 - di “ricevuta di avvenuta consegna”, deve procedere ad annullare le operazioni di convalida effettuate mediante PEC, trasmettendo un nuovo messaggio di PEC (di “annullamento”) recante, nell’oggetto, il codice univoco PEC MVV-DAV-ANN-10 e le altre informazioni già contenute nell’oggetto del messaggio inviato ai fini della convalida da annullare e, nel testo del messaggio, la frase “Lo scrivente                                            in qualità di                                     della ditta                     annulla la procedura di convalida di cui al messaggio di PEC di pari oggetto, inviato in data                   ed identificato dal numero di PEC                   (indicare il numero identificativo del messaggio della ricevuta di avvenuta consegna pervenuto in risposta al messaggio di PEC)                     in quanto ha proceduto a convalidare il documento mediante            (indicare se tramite Comune o Microfilmatrice)”. 

Domanda n. 13) - Per l’invio dei messaggi ai fini della convalida, va bene utilizzare qualsiasi indirizzo di PEC

dell’Ufficio territoriale di competenza per il luogo di spedizione?

Risposta: No, deve essere quello e solo quelloriportato nel prospetto 1 dell’allegato tecnico al decreto

dipartimentale 1021 del 17 giugno 2014, che si riportano di seguito:

 

PROSPETTO 1 – CASELLE PEC ICQRF - UFFICI TERRITORIALI

UFFICI TERRITORIALI

PEC

PROVINCE DI COMPETENZA

ICQRF Nord Ovest

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Alessandria, Aosta, Asti, Biella,

Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona

ICQRF Lombardia

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Bergamo, Brescia, Como,

Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

ICQRF Nord Est

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Belluno, Padova, Rovigo,

Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

ICQRF Emilia Romagna e

Marche

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Bologna, Ferrara, Forlì -

Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino

ICQRF Toscana e Umbria

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Arezzo, Firenze, Grosseto,

Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni

ICQRF Italia centrale

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Frosinone, Latina, Rieti, Roma,

Viterbo, l’Aquila, Chieti,

Pescara, Teramo

ICQRF Italia meridionale

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Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro,

Cosenza, Crotone, Reggio

Calabria, Vibo Valentia

ICQRF Italia sud est

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Bari, Barletta–Andria-Trani,

Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Matera, Potenza, Campobasso, Isernia

ICQRF Sicilia

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Agrigento, Caltanissetta,

Catania, Enna, Messina,

 

 

 

 

Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

ICQRF Sardegna

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Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias,

Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio

 

 



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