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Vitivinicolo: Dichiarazione di produzione c/lavorazione e arricchimento

Evidenziamo che nei nuovi modelli di dichiarazione di produzione, oltre al nuovo allegato da utilizzare in caso di decesso dell’obbligato, sono state aggiunte due voci nell’allegato F1 (attestato di consegna uve o altri prodotti a monte del vino)

In particolare:

  • Prodotto conferito in “conto lavorazione”
  • Prodotto restituito da “conto lavorazione”;

per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti. Ciò fermo restando che i prodotti detenuti, al 30 novembre, in conto lavorazione devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene.
Per quanto infine riguarda l’utilizzo dei mosti concentrati per arricchimento, i quantitativi utilizzati devono essere riportati nel quadro G, nelle caselle

• G12, se utilizzati per i vini tranquilli (ex da tavola) e altri “vini non Dop” nei quali necessariamente rientrano, non avendo una casella apposita, gli Igp (Igt);
• G13, se utilizzati solo per i vini a Dop (Doc/Docg).

Quanto tutto sopra riportato non deve creare confusione per coloro che presentano la dichiarazione di produzione, per il tramite di un ente pagatore a livello regionale. A tale scopo suggeriamo di rivolgersi al proprio sportello CAA per evidenziare le novità riportate nella presente circolare.

Fonte: Legislazione Vinicola

 

 

 



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