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Documenti di accompagnamento, vademecum campagna 2014 / 2015

L’Ispettorato centrale per la Qualità e Repressione Frodi ha pubblicato in data 11/11/2014 un’importante vademecum relativamente alle novità per la campagna vendemmiale 2014/2015. Si rimette qui di seguito un estratto relativamente alle principali sui documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli.

Documento e-AD

In relazione al trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, il Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico e-AD ha sostituito il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA), di tipo cartaceo, in tutti i casi in cui quest’ultimo doveva essere obbligatoriamente utilizzato nella circolazione comunitaria e nazionale.

Documento MVV

Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV, salvo deroghe contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali  nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino

Copia Controllo

Si ricorda che il Reg. (UE) n. 314/2012 ha modificato l’art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009 (copia controllo) introducendo, tra l’altro, l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.

Convalida documenti tramite PEC

Inoltre, dal 1° settembre 2014 è entrato in applicazione il decreto che detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante PEC, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative. Il decreto, in particolare, ha individuato n. 11 “codici” (cosiddetto “codice univoco PEC”) che lo speditore dovrà riportare, senza spazi, all’inizio dell’oggetto del messaggio di invio. I codici permettono la protocollazione automatica con la conseguente archiviazione e fascicolazione (classificazione  per  “codice  univoco  PEC”)  nel  protocollo  informatico  degli  Uffici  territoriali  dei messaggi inviati dagli speditori.

I principali codici da usare sono i seguenti:

 

Tabella A Caratteristiche del messaggio PEC

 

 

Codice Univoco PEC

 

Tipologia

 

Dest.

 

Art. 29 Reg CE 436/09

 

MVV-DAV-01

 

Sfuso/Imbottigliato

 

Nazionale

 

Vale ai fini Art 29

 

MVV-DAV-02

 

Sfuso/Uve da Tavola

 

Nazionale

 

Vale ai fini Art 29

 

MVV-DAV-03

 

Sfuso

 

UE

 

 

MVV-DAV-04

 

Sfuso

 

Extra UE

 

 

MVV-DAV-05

 

Imbottigliato

 

UE/Extra UE

 

 

TRAS-MVV-DAV-06

 

Sfuso/No Feccia/No Uva da tavola

 

Nazionale

 

Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento

 

TRAS-MVV-DAV-07

 

Uva da tavola

 

Nazionale

 

Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento

 

TRAS-MVV-DAV-08

 

Sfuso/Feccia/Uva

 

UE

 

Solo ai fini Art. 29 se già convalidato scansione del documento

 

TRAS-MVV-DAV-09

 

Feccia

 

Nazionale

 

Solo   ai   fini   Art.   14   legge   82/2006 scansione del documento

 

Errori nella convalida PEC

Qualora il “codice univoco PEC” sia indicato in modo non corretto nell’oggetto del messaggio di PEC, questo non viene protocollato automaticamente. Tuttavia il sistema di posta elettronica certificata invia comunque all’operatore il messaggio di notifica (ricevuta di avvenuta consegna) da utilizzare ai fini dell’apposizione della marca prescritta. I messaggi di PEC non protocollati automaticamente sono gestiti “manualmente” dagli Uffici territoriali ovverosia sono:

•  protocollati secondo le modalità consuete sul sistema E-prot

•  archiviati  nel  pertinente  fascicolo  dei  documenti  vitivinicoli  del  medesimo  protocollo informatico (E-prot)

•  assegnati  al  funzionario  preposto  alla  verifica  dei  documenti  vitivinicoli,  per  esaminare l’anomalia  che ha determinato la mancata protocollazione automatica.

Convalida tramite PEC e copia controllo

Si evidenzia, che l’invio mediante PEC del documento ai fini convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l’adempimento della trasmissione del documento (copia controllo) previsto dal precitato art. 29 436/09.

Termini per l’invio della copia controllo

Nei casi in cui l’operatore non si avvalga della facoltà della convalida tramite PEC, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

 



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