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Vademecum, controlli sui sottoprodotti della vinificazione

Continuiamo la pubblicazione degli argomenti inseriti del vademecum dell’Ispettorato Centrale della Qualità Repressione Frodi dello scorso 11 novembre. In questa circolare parliamo dei controlli sui sottoprodotti.

Sottoprodotti da uve da tavola

Ai sensi dell’art. 16 del DM 2 luglio 2013, i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008, pertanto anche tali sottoprodotti potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione.
Si evidenzia che il D.L. n. 91/2014, convertito con modificazione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l’articolo 14 della legge 82/2006 sostituendo l’autorizzazione per l’istituzione dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione da parte delle distillerie con una mera comunicazione preventiva al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF. Inoltre, la comunicazione preventiva del successivo comma 4 del medesimo articolo, a carico degli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vinacce destinate ad usi industriali diversi dalla distillazione, è stata affrancata dal limite dei cinque giorni.

Documenti di trasporto

Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti dai accompagnamento per i sottoprodotti si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l’articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico.
Ciò significa che, fino a quel momento, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, permane lo status quo e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.
Parallelamente è possibile utilizzare anche le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013.
Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

Denaturazione delle fecce

Si ricorda, infine, che il DM 26 novembre 2010 ha modificato il DM 31 luglio 2006, prevedendo la denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante aggiunta di solfato ferroso eptaidrato.

 



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