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Abrogata la scheda di trasporto

Dal 1° gennaio 2015 sarà abolita la scheda di trasporto che dal 19 luglio 2009 deve essere compilata dal committente del trasporto per conto terzi e deve accompagnare la merce trasportata a bordo del veicolo.

La semplificazione è contenuta nella legge di stabilità 2015, approvata definitivamente dal Senato, con la quale è stato eliminato anche l’obbligo, nei casi di contratti di trasporto non scritti, di indicare nella fattura del vettore il costo del carburante sostenuto per il trasporto.

Dal 19 luglio 2009 e sino a ora, il committente deve emettere la scheda di trasporto, la quale deve accompagnare la merce.

La scheda di trasporto riguarda solo l’attività di «autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale», quindi, chi trasporta la propria merce non la deve compilare.
I dati obbligatori della scheda di trasporto sono quelli contenuti nel modello allegato al decreto 30 giugno 2009.

Per non dover compilare la scheda di trasporto, comunque, era possibile aggiungere ai dati obbligatori del Ddt (che deve accompagnare la merce) le nuove informazioni richieste:
- denominazione, l’indirizzo e la sede (riferimenti telefonici o mail) e partita Iva del proprietario della merce, del committente del trasporto e del caricatore;
- numero di iscrizione all’Albo del vettore;
- luoghi di carico e di scarico della merce;
- sottoscrizione del committente;
- eventuali informazioni richieste nei seguenti campi della scheda di trasporto: eventuali dichiarazioni, eventuali istruzioni, osservazioni varie.

Dal 1° gennaio 2015, quindi, questi dati non dovranno più essere obbligatoriamente indicati nei Ddt.

 



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