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Vitivinicolo - Etichettatura: Imbottigliato per conto di..

La definizione ufficiale è contenuta nell’articolo 56, comma 1, punto 1, lettera b) del Regolamento CE 607/09 - secondo la quale è "imbottigliatore" non solo l'imbottigliatore effettivo, ma anche "colui che fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto".

Pertanto l’indicazione in etichetta del nome e l'indirizzo di colui che fa imbottigliare per proprio conto sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'indicazione "dell'imbottigliatore" pretesa dal dall’articolo 118, comma 26, punto 1, lettera e) del Regolamento-base.

In tal caso però dobbiamo rispettare quanto indicato al comma 2 dell’articolo 56 del Reg. CE 607/09, in quanto aggiunge quanto segue:

· caso a): in caso di imbottigliamento per conto terzi", l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di (....)"; senza necessità di indicare - in chiaro o con il codice Icqrf - anche il nome e la sede dell’imbottigliatore effettivo. In altre parole si differenzia dall'imbottigliatore effettivo solo dalle due parole "per conto” esempio di indicazione in etichetta:
Imbottigliato per conto di (…) - Siena - Italia

· caso b): nel caso in cui è indicato anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, (l'indicazione dell'imbottigliatore è completata) dai termini "imbottigliato da (...) per conto di (...); tale dichiarazione si riferisce chiaramente ad una ipotesi facoltativa ed alternativa al caso a) esempio di indicazione in etichetta:
Imbottigliato da (…) per conto di (…) - Siena – Italia
Imbottigliato da (icqfr 123) per conto di (…) – Siena Italia
Quest'ultime due indicazioni sono quindi ammesse come ipotesi subordinata, ma non obbligatorie ed alternative all’esempio di cui al caso a). Pertanto è possibile far imbottigliare vini da terzi senza indicare in etichetta il nome e l'indirizzo dell’imbottigliatore effettivo.

Sede legale
Infine da tener presente che qualora colui che fa imbottigliare ha una sede legale diversa dal luogo in cui si effettua fisicamente l’imbottigliamento, l’articolo 56, punto 2, comma 3, recita testualmente “Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni .... sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento”; da questo ne consegue l’obbligo di indicare la sede dell’imbottigliamento effettivo.
esempio di indicazione in etichetta:
Imbottigliato in Siena per conto di (…) - Firenze – Italia
Imbottigliato per conto di (…) – Firenze – Italia, nella cantina di Siena

 

 

 



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