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Etichettatura, la denominazione dell’alimento per i vini

Si ricorda che il 13 dicembre scorso è entrato in vigore il regolamento 1169/2011 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari.

Il settore vitivinicolo, come più volte indicato, è regolato da disposizioni specifiche, pertanto il legislatore ha voluto salvaguardare la specificità di alcuni prodotti alimentari. In particolare l’articolo 1 paragrafo 4 recita testualmente: “il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti”.

Pertanto appare evidente che la norma generale contenuta all’articolo 17, paragrafo 4 dove viene previsto quanto segue: “la denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia” non possa applicarsi al settore vitivinicolo in quanto “la denominazione del prodotto” è disciplinata in modo autonomo.
Infatti il regolamento Ue 1308/13, specifico del settore OCM vino, all’articolo 119 elenca le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Nello specifico viene indicato che l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) La designazione della categoria di prodotti vitivinicoli
oppure
b) In deroga, il riferimento alla categoria dei prodotti può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione protetta o di un’indicazione geografica protetta.
In considerazione di quanto sopra riportato la denominazione dell’alimento, così come prevista dal regolamento 1169/2011, non sia obbligatoria in quanto prevalgono le norme contenute dal regolamento specifico del settore vitivinicolo 1308/2013.

Fonte: Reg. ce 1308/2013

 

 

 



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