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Tagli, limiti ed adempimenti

Di seguito elenchiamo importanti informazioni riguardo i tagli, i limiti e gli adempimenti per il settore vitivinicolo.

Per taglio si intende la miscelazione di vino o di mosti:

• Di diverse provenienze;
• Di diverse varietà di vite;
• Di diverse annate di produzione;
• Appartenenti a categoria diverse di vino o di mosto

Sono considerati appartenenti alla categoria di “mosto” o di “vino”:
• Il vino rosso;
• Il vino bianco;
• I mosti o i vini da cui si possano ottenere le categorie sopra riportate;
• Il vino senza Igp o senza Dop;
• Il vino a Igp e a Dop;
• I mosti e i vini da cui si possano ottenere i vini delle categorie di cui a due punti precedenti

Non viene considerato taglio:
• L’arricchimento mediante l’aggiunta di m.c. o m.c.r.;
• La dolcificazione

Sia l’arricchimento che la dolcificazione, pur comportando una miscelazione, seguono solo le regole previste per le due pratiche stesse, escludendo quelle aggiuntive specifiche sui tagli.

Un vino può essere ottenuto mediante “miscelazione” o “taglio” solamente se i componenti della miscela o del taglio soddisfano le caratteristiche richieste:
• Per l’ottenimento di un vino
• Sono conformi alle altre disposizioni del Reg. 1308/13

Considerando che un vino rosato può essere ottenuo dalla ivniicaizone in bianco o in rosato di uve a bacca nera, con o senza miscelazione con prodotti a monte del vino da uve a bacca bianca, la normativa pone dei limiti per quanto riguarda i tagli quando le due partite da miscelare sono già allo stato di vino.

Valgono quindi le seguenti norme:
DIVIETO: un vino rosato non può essere prodotto mediante il taglio:
- Di un vino bianco senza Igp o senza Dop
- Con un vino rosso senza Igp o senza Dop
Il divieto vale esclusivamente per le operazioni di taglio
- Di vini generici e di vini varietali bianchi;
- Con vini generici e di vini varietali di colore rosso

AMMESSO: si può ottenere un vino rosato mediante il taglio
- Di un vino bianco con Igp o con Dop;
- Con un vino rosso con Igp o Dop;
- Dal taglio di un vino a Igt bianco con un vino generico rosso (o viceversa);
- Dal taglio di un vino a Igt bianco con un vino varietale rosso (o viceversa).

DEROGA: il divieto di taglio fra bianchi e rossi non vale duna il prodotto finale è totalmente destinato alla produzione:
- Di una partita cuvée da spumantizzare;
- All’elaborazione di vino frizzante
Eccezione fatta per speciali deroghe da parte della Commissione Ue, nella comunità sono vietati il:
- Taglio di un vino originario di un Paese terzo;
- Con un vino della Comunità e
- Il taglio tra loro di vini originari di due o più Paesi terzi
Sono vietati inoltre i tagli non ammessi dai disciplinari di vini a Igt/Doc/Docg e di un mosto di uve o di un vino “Retsina” con un vino che non è stato sottoposto ad aggiunta di resina di Pino di Aleppo.

In quanto all’origine geografica dei prodotto che vengono miscelati fra loro valgono le seguenti regole:
• Per i vini della classi generici, varietali e millesimati, mancando un’indicazione di origine, se della stessa origine italiana, possono essere liberamente mescolati fra loro in qualsiasi percentuale;
• Per i vini a igt: salvo norme restrittive dei disciplinari, deve essere garantito che almeno l’85% della partita di vino proviene esclusivamente da uve raccolte nella zona geografica dichiarata. Per il rimanente 15% la normativa Ue non pone alcun vincola ma, trattandosi di Igt, deve essere di origine italiana.
• Per i vini a Doc/Docg: devono essere ottenuti al 100% da uve raccolte nella zona delimitata da disciplinare. I tagli valgono solo per vitigno e annata, se ammessi dal disciplinare.

Il nome del vitigno, quando ammesso nell’etichettatura e nelle documentazioni è soggetto alla seguenti regole:
• Deve essere garantito che almeno l’85% della partita del vino sia stata ottenuta da uve della varietà indicata;
• Per il rimanente 15%, devono essere verificate le norme specifiche stabilite dai singoli disciplinari dei vini a Igt/Doc/Docg i quali per le impurità varietali prevedono varie limitazioni, tipo:
- Colore: potrebbe essere vietato il taglio di prodotti da uve a bacca nera con altri da uve a bacca bianca;
- Coltivabilità: quando per il max 15% si pretende che sia ottenuto solo da uve di varietà coltivabili nella zona indicata.

La dichiarazione dell’annata, quindi quella di raccolta dell’uva dalla quale si è ottenuto il vino, quando riportata nell’etichettatura e nelle documentazioni è soggetta alle seguenti regole:
• Deve essere garantito che almeno l’85% della partita del vino sia stata ottenuta da uve vendemmiate nell’annata indicata;
• Per la restante parte del 15% possono essere ottenute da uve vendemmiate in annate precedenti o successive a quella dichiarata, fatta eccezione per:
- Vini a Igt/Doc dichiarati Novello, che devono essere prodotto al 100% dall’annata indicata;
- I vini a Doc/Docg Riserva, per i quali l’eventuale presenza di vini da vendemmie successive deve aver comunque completato l’affinamento/invecchiamento minimo stabilito dal disciplinare di produzione.

Il taglio è soggetto all’obbligo delle seguenti documentazioni applicabili sia ai vini che ai prodotto a monte del vino:
• Per i vini a Igt/Doc/Docg deve essere effettuata comunicazione all’Organismo certificatore;
• Norme simili a quanto riportato valgono anche per i vini “varietali”, “d’annata” non a Igt/Doc/Docg, i cui tagli vanno comunicato allo specifico soggetto certificatore;
• Registrazione sui registri obbligatori entro il primo giorno lavorativo, successivo a quello dell’operazione;
• Nei documenti di accompagnamento (Doco, Mvv ed e-AD), alla casella “manipolazioni” o nella designazione del prodotto, devono essere indicati i seguenti codici:
- 6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un’unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;
- 7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto di una varietà di vite diversa;
- 8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto di un anno diverso

Fonte: Reg. 1308/13

 

 

 



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