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E' stato pubblicato sul sito del ministero delle Politiche Agricole il decreto n.293 del 20 marzo 2015, contenente disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri del settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.
Nel decreto è soprattutto importante sottolineare che vi sono state recepite la gran parte delle richieste avanzate dagli operatori del settore. Sono in effetti di grande rilevanza pratica le modifiche apportate rispetto alla prima versione del decreto del 23 dicembre 2014.
Nella stesura definitiva si è deciso di cogliere l'opportunità concessa dall'articolo 45 del Reg. CE 436/09, che, con riferimento ai termini di registrazione recita testualmente: "gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 41, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dall'organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato".
In tal senso nel decreto è inserita una deroga per i soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata, per tali soggetti i tempi di registrazione delle varie operazioni (escluso di quelle di arricchimento) sono fissati in 30 giorni.
Si ricorda che il nostro Studio, autorizzato dal Mipaf, ha già predisposto il software contenente le modalità telematiche per la dematerializzazione dei registri contabili di cantina.
Siamo comunque sempre in attesa di un decreto dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi, nel quale siano adottate le specifiche tecniche per la tenuta del Registro telematico.
Le tempistiche dell'adozione del registro telematico per i prodotti vitivinicoli è il seguente:
- dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il registro telematico è disponibile sul SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale;
- dal 1° agosto 2015 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il registro telematico;
- dal 1° gennaio 2016 gli operatori tengono esclusivamente il registro telematico.
Fonte: Decreto n. 293 del 20/03/2015