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Termine imbottigliato e imbottigliatore dopo il 13/12/2014

Il Regolamento n. 1.169/11 che contiene le norme generali per l’etichettatura degli alimenti, indica che è sufficiente specificare il nome e l’indirizzo di chi agli occhi del consumatore si rende responsabile (produttore/venditore)dell’alimento. Nell’ambito vitivinicolo però l’articolo 56 del regolamento 607/09 ed il dm 13/8/2012 prevedono l’indicazione aggiuntiva dell’attività dell’imbottigliatore/confezionatore.

Pertanto rimettiamo una sintetica tabella dei termini utilizzabili per le etichette dei vini tranquilli con o senza Igp/Dop.

Vini tranquilli, con o senza Igt/Doc/Docg:
Nel solo caso in cui lo stesso imbottigliatore sia un imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)
• “imbottigliato dall’azienda agricola ….”,
• “imbottigliato dal viticoltore …”,
• “imbottigliato dall’associazione dei produttori”

Nel solo caso in cui lo stesso imbottigliatore sia diverso da un imprenditore agricolo
• “imbottigliatore” o “imbottigliato da ..”
• “imbottigliato per conto di …”,
• “imbottigliato da …. per conto di ….”

Per i soli vini IGP/DOP in alternativa alle indicazioni sopra indicate e qualora ricorrano le condizioni di imprenditore agricolo cui al 2135 del c.c.
• “imbottigliato all’origine da ….”,
• “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale”,
• “imbottigliato all’origine dai produttori riuniti”,
• “imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori”,

Per i soli vini IGP/DOP in alternativa alle indicazioni sopra indicate con riferimento alla zona di produzione e nel rispetto del disciplinare di produzione
•  “imbottigliato nella zona di produzione”,
• “imbottigliato in …”, seguita dal nome della Igt/Doc/Docg.

 Per i soli vini importati.
• “importatore”,
• “importato da ….”,

Fonte: Regolamento 1169/11

 

 



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