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Modificato il dl 61/2010, ammesse la varieta’ di vite da un incrocio per igp

Il Reg. 1234/07 in vigore fino al 31 dicembre 2014 stabiliva, in particolare l’art. 120 bis: gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantante, reimpiantate o innestate su loro territorio per la produzione di vino. Possono pertanto classificare come varietà da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni.

a) La varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene dall’incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie Vitis;

b) La varietà non è una tra: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont”.

Secondo l’articolo 93, comma 1 del Reg. 1308/13 i vini Dop e Igp devono essere ottenuti:
• I vini a Dop (Doc/Docg), da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
• I vini a Igp (Igt), da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra le specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis

Il D.lgs 61/2010 a riguardo della varietà ammesse e non stabiliva:

“l’uso delle Docg, Doc e Igt non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che:
• Non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione;
• Che derivino da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche
Per i vini a Igt è consentito l’uso delle varietà in osservazione, quindi quelle in fase sperimentale”.

L’art. 2, punto 1 ter della legge di conversione n. 116 del 11.08.2014, ha modificato l’art. 8 del D.lgs. 61/2010 in particolare il comma 6, sostituendolo con il seguente:
“l’uso delle Docg e Doc non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che:
• Non siano classificati fra gli idonei alla coltivazione;
• Derivino da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche
Per i vini a Igt è consentito l’uso della varietà di vite iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione”.

Tali modifiche tuttavia possono essere rese inapplicabili dalla Corte Costituzionale perché inseriti in una legge di conversione.

Fonte: D.lgs. 61/2010

 

 



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