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Etichettatura - Vademecum ICQRF, norme sugli allergeni

 

Riportiamo qui di seguito un estratto del vademecum pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole, relative alle norme sugli allergeni nel settore vitivinicolo.

Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito l'articolo 51 e l'Allegato X dello stesso, prevedendo che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi. 

Al riguardo, si evidenzia che i pittogrammi possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie.

Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi :

 vitivin. circ. 104.2015 imm2 Etichettatura - Vademecum ICQRF, norme sugli allergeni


Si precisa che, comunque, l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:
. gli ingredienti potenzialc cmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
. la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).

Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012.
In particolare, per meglio chiarire, si evidenzia quanto segue:
a) le norme in parola non si applicano:
- a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012;
- a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già etichettati entro il 30 giugno 2012;
- a tutti i vini sfusi dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nell'Unione europea prima del 1 luglio 2012, anche se etichettati nell'UE successivamente a tale data.
b) le norme sopra indicate si applicano:
- ai vini prodotti nell'UE a partire dalla campagna vendemmiale 2012;
- ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nell'Unione europea dal 1° luglio 2012.

Fonte: Mipaaf

 

 

 



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