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Il D.lgs numero 61/2010 fa divieto di produrre “vini spumanti gassificati” indicando nella loro designazione e presentazione le Dop e le Igp.
Per questo motivo nessun disciplinare italiano prevede che i vini Docg, Doc e Igt possano essere prodotti in tale categoria.
Volendo ugualmente produrre un vino spumante gassificato, deve essere tenuto conto del divieto di citare in qualsiasi forma, quindi nella etichetta di legge, negli imballaggi esterni, nella pubblicità ed in tutta la documentazione atta a presentare il prodotto, nomi geografici tutelati come Docg/Doc/Igt.
L’indicazione della categoria “vino spumante gassificato” deve:
• Essere completata dai termini “ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica”;
• Da riportarsi in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni del nome della categoria come indicato all’art. 60 del Reg. 607/09
Fonte: D.lgs. 61/2010