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Ripetizione della denominazione protetta

L’obbiettivo della normativa sull’etichetta è che, il consumatore sia informato sulle indicazioni classificate obbligatorie, indipendentemente dalla circostanza che siano riportate nella etichetta più grande o in altra più piccola, purché in unico campo visivo e con la visibilità prescritta.

Un volta soddisfatto tale obbligo, anche nella c.d. retro etichetta, è facoltà dell’imbottigliatore ripetere una o più delle dichiarazioni obbligatorie nella c.d. etichetta di immagine e quindi anche il solo nome geografico Toscana, Costa Toscana, Maremma Toscana, Chianti ecc….

Queste ripetizioni non possono ovviamente essere combinate con altre scritte o raffigurazioni che nel loro insieme risultino poi tali da indurre in inganno il consumatore finale.

Fonte: Reg. 607/09

 

 



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