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Lotto, indicazione sui documenti commerciali

Per quanto concerne il lotto si conferma che l'obbligo persiste esclusivamente sull'imballaggio dei prodotti confezionati (etichetta). In particolare il Regolamento-quadro n. 1.308/13, specifico per la etichettatura dei vini, non stabilisce regole proprie per quanto attiene l'indicazione del lotto, ma per l'indicazione medesima il suo articolo 118 rinvia espressamente alla Direttiva 89/396/CEE, (ora sostituita dalla Direttiva n. 2011/91/Ue).

Tale direttiva identifica il lotto come "diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene la derrata alimentare", inoltre l'articolo 4 indica che:

"Qualora le derrate alimentari sono preconfezionate, e all'occorrenza la lettera "L" figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che a esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni, e, all'occorrenza la lettera "L" figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali".

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili"

Dalle indicazioni di cui sopra, si rileva:

a) Prodotti non confezionati: l'indicazione del lotto è obbligatoria nei soli documenti commerciali relativa ai prodotti relativi ai vini sfusi contenuti in recipienti non preconfezionati e solo nel caso che essa non figuri sull'imballaggio o sul recipiente.

b) Prodotti preconfezionati: ciò significa, che la stessa indicazione a questi fini non è comunque obbligatoria per i documenti commerciali relativi ai vini in recipienti preconfezionati;

c) Documenti vitivinicoli: che l'obbligo si riferisce ai solo documenti commerciali e pertanto risultano esclusi i documenti previsti dalle norme vitivinicole MVV, DA ex DOCO (Reg.CE 436/09 e dm 768/94).

 

 



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