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Riportiamo qui di seguito cosa prevede la normativa circa la possibilità di utilizzare la dicitura “prodotto e imbottigliato…” nell’ambito dell’etichettatura dei vini.
L’articolo 56, comma 3 del Regolamento UE n. 607/09 prevede che nell’etichettatura dei vini spumanti (v.s., v.s.q. e v.s.q.a., con e senza Igp o Dop) è sufficiente indicare “Prodotto da …”, senza citare “imbottigliato”. Il primo comma dello stesso paragrafo 3 ammette espressamente che per completare il nome e l’indirizzo del produttore in alternativa possono essere utilizzati anche “termini equivalenti”.
L’articolo 56, comma 2 del Regolamento UE n. 607/09 per l’etichettatura dei vini diversi dagli spumanti (tranquilli, frizzanti, liquorosi, ecc.), oltre alla formula base “Imbottigliato da …” (o Imbottigliatore …), prevede altre diciture alternative. Infine l’articolo 3 del D.m. 13/8/2012 prevede l’utilizzo di (“imbottigliato all’origine”, imbottigliato nella zona di produzione”, ecc.) solo per i prodotti IGP/DOP. Pertanto, per taluna categoria di vini, la dicitura “Prodotto” non è ammessa.