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La Ue dal 2009, dopo aver confermato con l’art. 118 sexvicies del reg. Ce n. 1234/2007 (ora art. 119 del reg. Ue n. 1308/2013) l’indicazione obbligatoria dell’imbottigliatore del produttore/venditore e dell’importatore con l’art. 56 del reg. Ce n. 607/2009 e ss.mm., ha previsto una serie di nuove situazioni giuridiche e di deroghe, alle norme fino ad allora vigenti.
Ricordiamo le seguenti novità rilevabili nelle definizioni contenute nell’art. 56 del citato regolamento:
imbottigliatore, la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione europea, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto produttore, la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l’elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante allo Stato Membro (in precedenza bastava quello dello stabilimento).
Secondo la normativa vigente, per vini tranquilli e per i vini frizzanti, si deve indicare la sede dello stabilimento, se diversa da quello ove egli ha la sede sociale.
Anche il concetto restrittivo di imbottigliamento per conto terzi ha subito un aggiornamento: non necessariamente il prodotto vinicolo imbottigliato/prodotto per conto terzi deve essere fornito dall’imbottigliatore giuridico, risultando sufficiente via sia un documentato accordo/contratto fra le parti con le quali l’imbottigliatore mette a disposizione il suo vino o altro vino reperito sul mercato.
E’ stato chiarito che è sufficiente una dicitura quale “Imbottigliato per conto di….” (nome o Ragione sociale e comune sede sociale dell’imbottigliatore giuridico) senza dover riportare in chiaro o in codice l’imbottigliatore fisico.
Risultando facoltativo se indicare o meno la sede dello stabilimento, per i vini spumanti è stato chiarito (vi era un errore nel testo iniziale del regolamento 607/09, art. 56), che può essere omesso il produttore se figura in chiaro un venditore cioè un soggetto rispondente alla definizione risultante dall’art. 56, par. 1, lettera e) del reg. Ce n. 606/2009 e ss.mm.; quest’ultimo può figurare anche con il termine “distributore” a condizione che il soggetto indicato risponda alla relativa definizione prevista al par. 1 dell’art. 56:
“La persona fisica o giuridica che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e mette in circolazione vini spumanti”.
Sollecitato da alcune organizzazioni di categoria, il Mipaaf aggiornava l’art. 4 del d.m. 13 dicembre 2009, introducendo nel decreto del 2012 nuove soluzioni che nell’intento del legislatore dovevano risolvere alcune difficoltà collegate all’obbligo di minimizzazioni esasperate del comune sede sociale o di stabilimento che richiami o corrisponda (traendone pretesi o presunti vantaggi commerciali) a una DOP o a una IGP (art. 20 comma 3, del D.Lgs. n. 61/2010).
Stabilisce l’art. 4, comma 3 del decreto sopracitato che ai sensi dell’art. 56, paragrafo 5, del regolamento, in sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell’imbottigliatore o del produttore o dell’importatore o del venditore alla sigla IT.
Finora stiamo parlando di codice Icqrf (non Istat) e le “condizioni di cui alla predetta norma”, sono ad avviso della scrivente, quelle inderogabili che stabiliscono che “sull’etichetta del vino figura anche l’indicazione del nome e indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall’imbottigliatore, dal produttore dal venditore e dall’importatore.”
Il successivo capoverso del 3° comma del d.m. 13 agosto 2012 che interessa l’etichetta in esame, afferma che:
“il codice dell’imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, è quello che identi?ca lo stabilimento dove sono avvenute le medesime operazioni.”
Quanto sopra deve essere interpretato nel modo seguente: il predetto codice ICRF può sostituire il nome dell’imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, ma in etichetta deve figurare in chiaro un altro soggetto che partecipa al circuito commerciale.
L’ultimo capoverso del citato 3° comma dell’art. 4 del d.m. 13 agosto 2012, si riferisce ai vini tranquilli e ai vini frizzanti, per l’imbottigliamento dei quali è d’obbligo indicare anche il luogo specifico dello stabilimento ove avviene l’operazione.
La norma prescrive che se detto luogo non è lo stesso della sede sociale dell’imbottigliatore, si deve indicarlo in chiaro oppure (e questa è una novità rispetto alla precedente normativa) in alternativa anche con il codice ISTAT.
Il successivo comma 4, tratta della situazione descritta dall’art. 56, comma 6 del reg Ce n. 607/2009 e ss.mm.: quella del nome e indirizzo (che interessa questo caso) dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore che contiene o è costituito da una DOP o da una IGP.
Si afferma che in luogo di quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2010 (minimizzazione dei caratteri) il nome o la ragione sociale e il comune (in questo caso) ove ha la sede legale uno di tali soggetti possono essere sostituiti dal codice di cui al primo e secondo periodo. Tale codice è inequivocabilmente il codice ICRF completato da “IT”.
Il comma 4, secondo periodo e 2 trattino del d.m. 13 agosto 2012, afferma, infine, che “nel caso in cui si debba indicare il nome del comune ove è avvenuto l’imbottigliamento (è il caso in particolare dei vini tranquilli e frizzanti) e questo nome contiene o è costituito dal nome di una DOP o di una IGP, l’indicazione sull’etichetta del nome del comune, in alternativa a quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo, può essere effettuata con il codice ISTAT.
Tutto ciò premesso e riassumendo la complicata descrizione normativa in materia, trova conferma il caso in cui un imbottigliatore abbia la sua sede legale e operativa (stabilimento di imbottigliamento) nello stesso comune e conseguentemente la stessa azienda dovrà o indicare un soggetto che partecipa al circuito commerciale o, in assenza di ciò, indicare in chiaro il comune in quanto sede sociale, minimizzato in conformità all’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2010.
Il nome o ragione sociale e indirizzo, cioè, ma anche solo il comune (come chiarito in una circolare ministeriale del 12 novembre 2013) potrebbe essere sostituito dal codice ICRF (ma non da quello ISTAT) qualora in etichetta figuri in chiaro il nome e indirizzo di un partecipante al circuito commerciale.
Quanto alla situazione delle aziende in capo ad una stessa ditta avente sede sociale in un comune che corrisponde o richiama una DOP/IGP, ma operanti l’imbottigliamento in stabilimento ubicato in comune diverso e non vicino (anch’esso richiamante o corrispondente a una DOP/IGP), applicando il principio derivante dalla normativa riassunta, si dovrà procedere nel seguente modo:
• indicare il comune della sede sociale minimizzata in conformità all’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2010 e ss.mm.
• indicare il comune sede dello stabilimento ove avvengono le operazioni minimizzata in conformità all’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2010 e ss.mm o in alternativa il codice ISTAT (in quanto luogo dello stabilimento di imbottigliamento).
È il caso di ricordare che tali condizioni non ricorrono quando il nome del comune è lo stesso della DOP/IGP che figura in etichetta.