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L'utilizzo dei trucioli di legno di quercia è normato dal Reg. 606/09. L'impiego è consentito per diminuire il tenore di urea nel vino. E' consentito l'utilizzo per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano e per i prodotti definiti nell'allegato XI del Reg. 1234/2007.
I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per la vinificazione e l'affinamento del vino, tra l'altro per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.
I pezzi di legno devono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.
Gli stessi trucioli sono lasciato allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti volti ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.
Le dimensioni della particelle di legno devono essere tali che almeno il 95% in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm.
I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute. Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'art. 185, paragrafo 2 del Regolamento 1234/07, entro il primo giorno successivo.
Il Mipaaf ha emanato il decreto 2 novembre 2006 che vieta l'impiego di questa pratica nella elaborazione dei vini DOP (Doc e Docg) italiani.
Né il Regolamento n. 436/09 (registri e documentazioni), né il n. 606/09 (pratiche enologiche) né il n. 607/09 (etichettatura) impongono la dichiarazione della presenza di trucioli nelle etichette dei vini presentati al consumo.
In dette etichette NON deve figurare origine della o delle specie botaniche di quercia, in quanto l'obbligo stesso (completato con l'indicazione della intensità dell'eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza) riguardano esclusivamente i "contenitori" dei pezzi di legno di quercia e, come accennato, non si estendono alla etichettatura dei vini così lavorati (Regolam. n. 606/09, Allegato I A).