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Si rimette qui di seguito un estratto del consueto vademecum pubblicato dall’Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi inerente l’argomento [Documenti di accompagnamento e Registri].
1.1 Trasporto delle uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti.
Le uve da tavola destinate ad essere trasformate rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo (prescritto dall’art. 23 del regolamento CE n. 436/2009). Per un approfondimento sull’argomento si rinvia all’allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013.
1.2 Documenti e-AD.
Per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è noto che il Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico e-AD (emesso in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D.Lgs. n. 48/2010) ha sostituito il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA).
Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.
Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.
1.3 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento.
Si ricorda che il Reg. (UE) n. 314/2012 ha modificato l’art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009 introducendo, tra l’altro, l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.
Dal 1° settembre 2014, è entrato in applicazione il decreto che detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante PEC, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative.
Si evidenzia, che l’invio mediante PEC del documento ai fini convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l’adempimento della trasmissione del documento medesimo previsto dal precitato art. 29 o dal DM 30 giugno 1995 o dal DM 19 dicembre 2000. Nei casi in cui l’operatore non si avvalga di tale facoltà, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.
1.4 Modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 913 e dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.
L’art. 2 , comma 1 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Con il Decreto 293 del 20 marzo 20154 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. L’art. 8, prevede in particolare che a decorrere dal 1 gennaio 2016, il registro dovrà essere tenuto in forma esclusivamente telematica.
Inoltre, il decreto modifica le definizioni dei “prodotti vitivinicoli confezionati” e dei “piccoli quantitativi” ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto abrogando le lettere g) ed h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 2 luglio 2013. Tale modifiche sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto. In particolare, nella nuova formulazione è previsto che:
- i mosti concentrati (MC) e i mosti concentrati rettificati (MCR) si considerano confezionati se contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, per i prodotti allo stato liquido, oppure a 5 chilogrammi, per quelli allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- le singole cessioni di MC e di MCR, regolarmente confezionati da terzi, inferiori o pari a 5 litri oppure a 5 chilogrammi si considerano “piccoli quantitativi”.