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Registri, obbligo di annotazione per alcune nuove pratiche enologiche

 

A seguito la pubblicazione del Regolamento delegato (Ue) n. 2015/1576, con il quale introduce tre nuove pratiche enologiche, è stato aggiornato l'elenco delle operazione enologiche soggette all'obbligo dell'annotazione separata nei registri di carico e scarico o pratiche enologiche.

Le pratiche adottate dal regolamento sono:

  • Trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo.
  • Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone (PVI/PVP).
  • Impiego di cloruro d'argento

Si ricorda che l'articolo 41 del Regolamento 436/09 nei registri, per ciascuna delle operazioni enologiche, sono indicati:
a) l'operazione effettuata e la data della medesima;
b) la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
c) la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso l'alcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini;
d) la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione;
e) la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione;
g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacità;
h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore

Elenco operazioni enologiche soggette ad annotazione nei registri ai sensi art.43 Reg. CE 436/09:

a) aumento del titolo alcolometrico;
b) acidificazione;
c) disacidificazione;
d) dolcificazione;
e) taglio;
f) imbottigliamento;
g) distillazione;
h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
i) elaborazione di vini liquorosi;
j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
k) trattamento con carbone ad uso enologico;
l) trattamento con ferrocianuro di potassio;
m) elaborazione di vini alcolizzati;
n) altri casi di aggiunta di alcole;
o) trasformazione in un prodotto di un'altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;
p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino o trattamento mediante scambio di cationi per l'acidificazione;
q) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;
r) impiego di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini;
s) la correzione del tenore alcolico dei vini;
t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all'autorizzazione concessa dallo Stato;
u) aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio (ndr: soppressa);
v) trattamento elettromembranario per l'acidificazione o la disacidificazione;
w) la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana;
x) trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo;
y) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone;
z) impiego di cloruro d'argento.

 

 



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