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La Rivista | nº 02 Febbraio 2023


Adeguamento della normativa europea e nazionale, sistema di autorizzazioni di impianto e reimpianto dei vigneti e rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

di Giordano Zinzani, enologo, esperto di legislazione vitivinicola

Recentemente sono entrate in vigore diverse novità in merito alla regolamentazione comunitaria e nazionale nel settore viticolo. Il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021, aveva apportato delle modifiche in materia di autorizzazioni di impianto e di reimpianto dei vigneti, che si possono così riassumere:

  • la durata del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli viene estesa fino al 2045, con valutazioni intermedie del funzionamento del sistema, da effettuarsi nel 2028 e nel 2040;
  • le autorizzazioni per il reimpianto, nei casi in cui l’estirpo e il reimpianto avvengano sulla stessa parcella, possono avere una validità di 6 anni (anziché di 3 anni come previsto dalla precedente normativa);
  • in aggiunta al sistema di calcolo della superficie utilizzabile da destinare ogni anno a nuovi impianti (cioè l’1% della superficie vitata determinata il 31 luglio dell’anno precedente), è stata introdotta una modalità alternativa che lascia agli Stati membri la possibilità di effettuare il calcolo tenendo conto dell’1% della somma della superficie vitata misurata il 31 dicembre 2015 e della superficie corrispondente ai diritti in portafoglio al 1° gennaio 2016;
  • gli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno a disposizione una superficie da destinare a nuovi impianti equivalente agli ettari corrispondenti ai diritti di impianto in portafoglio validi al 31 dicembre 2022 e non ancora convertiti in autorizzazioni (gli Stati membri possono utilizzare anche tali superfici vitate entro il 31 dicembre 2025);
  • gli Stati membri possono applicare nuovi criteri di priorità per selezionare e attribuire i nuovi impianti nei casi in cui, la superficie di cui alle domande di autorizzazione sia superiore a quella disponibile annualmente.

In base a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2117/2021 la base giuridica europea è stata aggiornata con due nuovi provvedimenti.

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