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Ai sensi dell’art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Pur rientrando anch’essa nella previsione normativa del predetto articolo, la pertinenza agraria ha una prerogativa particolare in quanto è finalizzata all’accrescimento della produttività del fondo utilizzato per l’attività agricola, cosicché tutto quello che è idoneo al conseguimento di un più ampio e razionale sfruttamento del terreno, si pone in un rapporto di pertinenzialità con il fondo stesso (Cass. n. 2372 del 8 febbraio 2016). In tale contesto, i fabbricati rurali (di abitazione e strumentali) assumono un ruolo significativo in quanto costituiscono, unitamente al terreno, un unico compendio dove la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio, mentre il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 50/E del 20 marzo 2000, Risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009, Risoluzione n. 301308 del 18 novembre 1987).
La legge, come noto, favorisce l’acquisto agevolato dei terreni agricoli e delle relative pertinenze quando queste sono strettamente correlate al fondo. L’art. 2, comma 4-bis, della Legge n. 25/2010[1] stabilisce, infatti, che “gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e le relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli a titolo Professionale, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto dei Servizio per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%”.