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Nelle indicazioni obbligatorie per l’etichettatura e presentazione in generale dei vini, fino al prossimo 7 dicembre, non era necessario riportare la “Dichiarazione nutrizionale” e “L’elenco degli ingredienti” ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) e lettera l), del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Con la modifica dell’articolo 119, del Regolamento 1308/2013, apportata dal Regolamento 2021/2117, diventa obbligatorio dall’8 dicembre 2023, per i prodotti vitivinicoli, come per gli altri alimenti, riportare queste indicazioni, ma concedendo alcune novità rispetto al riportarle nella sola etichetta.
In deroga è concesso che la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio (o su un’etichetta apposta sullo stesso imballaggio), può essere limitata al “valore energetico”, che può essere espresso mediante il simbolo “E” (energia).
In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante “indicazione” sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Anche l’elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante “indicazione” sull’ imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
In tali casi, si applicano i requisiti seguenti: