Le cave vanno accatastate nella categoria D/1. Non sono qualificabili come terreni agricoli

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Torna d’attualità il tema riguardante la corretta qualificazione catastale delle cave estrattive a seguito di un recente pronunciamento della Cassazione (Ordinanza n. 2280 del 25 gennaio 2023). Il problema di fondo è sempre lo stesso: Catasto terreni o Catasto edilizio urbano posto che qualunque immobile deve essere comunque iscritto nel rispettivo catasto e va allo stesso attribuita, qualora sia produttivo, una redditività ordinaria di rilevanza catastale.

L’attuale indirizzo della Corte conferma quello già espresso in altre circostanze e cioè che i terreni utilizzati per l’attività estrattiva di cava non possono essere qualificati come terreni agricoli per cui devono essere censiti nel NCEU, cioè come fabbricati, con attribuzione della relativa rendita ed iscritti nella categoria catastale D/1, propria degli opifici.

Questo perché:

  • il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R.D. n. 1572/1931 prevede, solo per gli immobili espressamente indicati all’art. 18, comma 3, l’esenzione da ogni valutazione estimale;[1]
  • il comma 1 dello stesso art. 18 (tuttora in vigore) dispone che “Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare[2]”;
  • la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 285/2000, ha affermato che «… l’art. 18 del R.D. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale … essendo riconducibile l’utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamente industriale, ritenendo le cave, di fatto, sottoposte alle disposizioni del catasto edilizio urbano;
  • l’art. 6, comma 2, del R.D. n. 652/1939, istitutivo del catasto edilizio urbano, dispone che “la dichiarazione (relativa agli immobili urbani) va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l’uso e la rendita”;
  • l’articolo 2, comma 1, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, nel definire l’unità immobiliare, stabilisce che essa è costituita anche… da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

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