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Nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta una nuova tipologia di scissione mediante scorporo grazie alla modifica operata all’art. 2506, primo comma, c.c. dall’art. 51, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 19/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 concernente le trasformazioni, le scissioni e le fusioni transfrontaliere.
Il novellato art. 2506, primo comma, c.c. consente ora di cedere le quote o le azioni di una o più società di nuova costituzione direttamente alla società scissa e non ai suoi soci come accade invece nella scissione ordinaria.
La nuova scissione mediante scorporo costituisce, inoltre, una valida alternativa al conferimento quando si ha l’intenzione di trasferire attività e passività ad una società di nuova costituzione.
Ciò premesso, è necessario esaminare preliminarmente l’istituto della scissione tradizionale al fine di comprendere quali analogie e differenze sussistano rispetto alla nuova scissione mediante scorporo.
La trattazione proseguirà con il raffronto tra la nuova scissione mediante scorporo ed il conferimento d’azienda per terminare con un riepilogo circa la convenienza o meno della nuova tipologia di scissione.