Etichettatura alimentare: l’indicazione di origine e provenienza dell’ingrediente primario (Parte I)

di Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori per i prodotti alimentari (di seguito anche “Regolamento FIC”, acronimo di Food Information to Consumers), all’art. 26, paragrafo 3, stabilisce che, quando un operatore del settore alimentare indica il Paese di origine o luogo di provenienza di un alimento e quest’ultimo non corrisponde all’origine/provenienza del suo ingrediente primario, l’operatore è tenuto, alternativamente:

  1. ad indicare anche il Paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione;
  2. oppure a precisare che il Paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello dell’alimento.

Tali obblighi di informazione concernenti l’ingrediente primario sono divenuti operativi solo a partire dal 1° aprile 2020, a seguito dell’adozione delle norme di dettaglio contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775.

La loro applicazione, tuttavia, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, al punto da rendere necessario un ulteriore intervento chiarificatore da parte della Commissione europea, confluito nella Comunicazione 2020/C 32/01.

Considerate le difficoltà che ancora oggi si riscontrano nella corretta attuazione di queste disposizioni, si ritiene utile offrire una panoramica sul tema che, per la sua complessità, verrà sviluppato nell’ambito di due separati articoli.

Nella presente trattazione, in particolare, verranno inquadrati il campo di applicazione della disciplina, la nozione di ingrediente primario e le condizioni in presenza delle quali gli obblighi di informazione divengono operativi.

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