La Rivista | nº 10 Ottobre 2023


In arrivo alcuni aiuti e agevolazioni ai viticoltori, ma anche maggiori problemi per chi deve esportare vino

di Giordano Zinzani, enologo, esperto di legislazione vitivinicola

È un periodo molto complesso per il settore vitivinicolo in Italia, come in altri Paesi, in quanto si è assistito ad un aumento generalizzato delle rimanenze della precedente vendemmia oltre ad un calo della produzione 2023, a causa di avventi climatici avversi. Si sta notando nel frattempo una diminuzione dei consumi di vino e un aumento, in alcuni Paesi importatori, delle tassazioni o di nuovi vincoli sulla etichettatura o allarmi sul consumo di alcolici. Tutto questo porta gli operatori della filiera ad affrontare una annata difficile con una forte instabilità dei prezzi. Ci sono anche alcune note positive in aiuto ai viticoltori.

Aiuti per chi ha subito danni da attacchi di peronospora

Con le modifiche in sede di approvazione finale del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, sono stati accolti degli emendamenti all’art. 11 “Misure urgenti per le produzioni viticole”, pertanto nel testo finale risultano essere disponibili 7 milioni di euro di aiuti per le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora e omissione dell’obbligo dell’indicazione dell’annata in etichetta.

Il testo del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 coordinato con la Legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136, è stato pubblicato nella G.U. n. 236 del 09-10-2023 e riporta:

Art. 11 - Misure urgenti per le produzioni viticole

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto

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