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Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto con provvedimenti temporanei al fine consentire una ulteriore detassazione delle “provvidenze” concesse dai datori di lavoro ai propri collaboratori.
Per l’anno 2023, l’articolo 40 del Decreto Legge del 4 maggio 2023, n. 48, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, ha disposto che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche[1] (luce, gas, acqua) non concorrono alla formazione del reddito nel limite complessivo di 3.000 euro. Per gli altri lavoratori dipendenti, il limite di non imponibilità resta ancorato al valore di 258,23 euro.
Dal punto di vista soggettivo, la deroga prevista per il 2023 si applica ai lavoratori dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto (a tempo determinato e indeterminato, tempo pieno, tempo parziale, ecc.). Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, Circolare 23/E/2023, tale disposizione si applica ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. L’elencazione di tali fattispecie è rinvenibile all’articolo 50 del TUIR.