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Il termine “bevande spiritose”, pur non essendo d’uso comune nel nostro Paese, viene utilizzato sul piano giuridico per identificare una specifica categoria di prodotti alcolici disciplinata dal Regolamento (UE) n. 2019/787.
Secondo la definizione riportata dall’articolo 2 del citato Regolamento, in particolare, per “bevande spiritose” si intendono tutte le bevande destinate al consumo umano che, oltre a possedere caratteristiche organolettiche particolari, abbiano un titolo alcolometrico volumico minimo del 15% vol.[1] e siano state prodotte con uno o più dei seguenti metodi:
Rientrano, inoltre, nella categoria in esame anche tutte le bevande ricavate a partire da una delle bevande spiritose precedenti, mediante successiva aggiunta di: altre bevande spiritose, alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola e/o altri prodotti alimentari (si pensi ad una miscela di rum e cola), ovviamente, a condizione che il prodotto finito mantenga un titolo alcolometrico volumico pari almeno al 15% vol.