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La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto nuove fattispecie reddituali. Una di queste riguarda l’ipotesi di cessione a titolo oneroso di un fabbricato unifamiliare o di singole unità immobiliari che abbiano usufruito del Superbonus (commi da 64 a 66, articolo 1).
La nuova fattispecie reddituale si insinua tra quelle operazioni di natura immobiliare che danno origine ad una plusvalenza fiscalmente rilevante come redditi diversi, ipotesi disciplinate dagli articoli da 67 a 71 del TUIR e riguarda potenzialmente tutti coloro che hanno usufruito del Superbonus previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, in una qualsiasi delle sue versioni, e, in futuro ne usufruiranno, fino a che esso sarà operativo. Riguarda quindi la versione 110%, 90% (a partire dal 1/1/2023), 70% (dal 1/1/2024) e 65% (dal 1/1/2025), indipendentemente dall’anno in cui se ne è usufruito.
Sono esclusi dalla nuova fattispecie reddituale gli interventi diversi dal Superbonus, quali quelli di efficientamento energetico (bonus 65%) e il bonus ristrutturazioni (bonus 50%).
Trattandosi di redditi diversi, la novella legislativa non riguarda le costruzioni che ricadono nell’ambito applicativo del reddito d’impresa (come, ad esempio, quelle di proprietà di società di tipo commerciale), mentre riguarda i fabbricati rurali abitativi posseduti da persone fisiche e società semplici.
Per gli immobili sui quali è stato realizzato un intervento da Superbonus è previsto un periodo di osservazione di 10 anni, a decorrere dal giorno della conclusione dei lavori. Se entro tale periodo l’esecutore dell’intervento cede - a titolo oneroso - il fabbricato o l’unità immobiliare ricade automaticamente nella nuova fattispecie reddituale, tuttavia con delle differenze, che dipendono dalle modalità di utilizzo del credito.