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Come noto, l’art. 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che la base imponibile dei fabbricati, ai fini IMU, è costituita dal valore dell’immobile, determinato rivalutando la rendita vigente in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, per appositi coefficienti. La norma conferma così quanto disposto in precedenza dall’ex art. art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, in materia di ICI, alla quale fa espresso rinvio.
Ai fini del predetto calcolo era ed è tutt’ora rilavante, quindi, la conoscenza della rendita catastale che può comunque subire delle modifiche; per cui è utile conoscere da quando la nuova rendita ha efficacia. A tale esigenza ha fatto fronte l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000 il quale dispone che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti devono darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati ai fini della gestione dei tributi di loro competenza.
Pertanto, non può essere riconosciuta nessuna rilevanza giuridica alla rendita “presunta” in quanto dal 1° gennaio 2000 ha efficacia solo la rendita notificata al contribuente o quella proposta dallo stesso con la procedura informatica DOCFA (Documento Catasto Fabbricati).
La Corte Suprema si è occupata più volte di questo argomento rilevando che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema d’ICI, l’articolo in questione, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del Territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (Cass. 14 settembre 2016, n. 18056). Se, dunque, l’atto attributivo della rendita non ha natura costitutiva ma dichiarativa, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione della rendita è condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa (Cass. 15 giugno 2016 n. 12320).