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Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 130 del 31 agosto 2022 e dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, la motivazione degli atti e il concetto di “onere della prova” assumono sempre maggiore importanza; pertanto, dopo aver analizzato l’evoluzione del processo tributario, entreremo nel merito delle modifiche che la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 e il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 hanno apportato alle disposizioni sul processo tributario (D.Lgs. 546/92) e allo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).
Per ottenere una comprensione più approfondita della disciplina dell’istruttoria processuale contenuta nell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, è fondamentale tracciare una breve panoramica dell’evoluzione storica del processo tributario.
Sotto l’egida dei Decreti 1639/1936 e 1515/1937, l’istruttoria processuale era considerata come una naturale estensione di quella procedimentale. Di conseguenza, al giudice veniva attribuita la libertà di identificare autonomamente tutte le fonti conoscitive necessarie per la propria decisione, senza doversi necessariamente affidare alla ricostruzione precedentemente effettuata dall’Amministrazione Finanziaria.
In questo contesto, il processo tributario assumeva le caratteristiche di un vero e proprio processo inquisitorio, nel quale al giudice era affidata un’ampia facoltà di individuare sia gli elementi conoscitivi probatori che i fatti rilevanti della causa.
Allorio e Berliri furono i primi autori a fornire una chiave interpretativa della normativa volta ad inquadrare in un’ottica processuale le norme che regolavano il procedimento innanzi alle Commissioni tributarie.
L’orientamento di così autorevole dottrina rappresentò le basi su cui il Legislatore fondò i precetti del nuovo processo tributario dettati dal D.P.R. n. 636/1972.
La transizione dai RR.DD. del 1936/1937 al quadro normativo del 1972 ha segnato un cambiamento epocale, rappresentando una svolta fondamentale verso un approccio più dispositivista e un avvicinamento al processo civile.