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L’applicazione delle diverse disposizioni in vigore riguardanti l’agevolazione della Piccola Proprietà Contadina deve sempre essere oggetto di attenta analisi, al fine di ottimizzare le opportunità offerte dal Legislatore.
L’agevolazione della Piccola Proprietà Contadina (nel seguito anche solo “PPC”) ha visto alcune novità introdotte con la L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), rilevanti soprattutto per i giovani agricoltori (o aspiranti tali) under 40.
Nel seguito si intende procedere ad un confronto fra le diverse misure ad oggi applicabili dai predetti soggetti, che si accingono ad avviare la propria attività mediante l’acquisto di terreni agricoli.
Il tema è stato affrontato in termini generali anche nei precedenti contributi circ. n. 119/2023 “PPC e iscrizione previdenziale: ecco cosa cambia per gli Under 40”, domanda e risposta “Agevolazioni PPC anche per l’aspirante Imprenditore Agricolo Professionale”, circ. n. 956/2022 “Legge di Bilancio 2023: modifiche alle agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina”.
In deroga al trattamento “ordinario” di un atto soggetto all’imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (nel seguito “TUR”), il legislatore fiscale ha previsto - al ricorrere di stringenti requisiti soggettivi - uno speciale regime per gli atti di trasferimento aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze.
La predetta agevolazione - prevista dall’art. 2 comma 4-bis del D.L. n. 194 datato 30 dicembre 2009 - permette di applicare l’Imposta di registro (e l’Imposta ipotecaria) nella misura fissa (pari ad Euro 200,00), oltre all’Imposta catastale nella misura dell’1%. Inoltre, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.
Al fine di usufruire della riduzione dell’imposizione indiretta, gli atti di trasferimento devono essere stipulati - inter alia - a favore di: