Il contratto di soccida in Italia: chiarimenti cruciali dell’Agenzia delle Entrate e rischi di confusione normativa

di Luciano Mattarelli, direttore responsabile

Il contratto di soccida riveste un ruolo cruciale nel settore zootecnico. Questo contratto permette di ottimizzare le risorse e le competenze, favorendo una gestione più efficiente delle attività di allevamento. L'importanza della soccida è particolarmente evidente in un contesto economico e produttivo come quello italiano, dove le piccole e medie imprese agricole costituiscono una parte significativa del settore primario.

In questo contesto, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate assumono un valore fondamentale per quanto riguarda il corretto inquadramento fiscale della soccida. Proprio di recente, per l’appunto, è stata pubblicata la Risposta ad Interpello n. 134/2024, avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina IVA della soccida semplice, sottolineando aspetti rilevanti anche per le imposte dirette.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha analizzato un caso di soccida monetizzata, dove gli animali sono venduti dal soccidante e il soccidario riceve una quota in denaro, considerata soggetta a tassazione e non soggetta a IVA.

È stato chiarito che per legittimare giuridicamente la ripartizione degli animali e la fatturazione della quota spettante al soccidario, è essenziale che, precedentemente, gli accrescimenti siano effettivamente divisi tra le parti. Se ciò non avviene, la titolarità del bestiame rimane al soccidante e i compensi del soccidario potrebbero essere considerati una semplice ripartizione di proventi in denaro, un'operazione non rilevante ai fini IVA e senza diritto di detrazione, come stabilito già in passato dalla Cassazione.

Per evitare contestazioni, al termine del ciclo di allevamento è necessario dividere gli accrescimenti tra soccidante e soccidario, basandosi sulla differenza inventariale degli animali all'inizio e alla fine del ciclo. Le parti devono redigere verbali di inizio e fine ciclo, indicando dettagli sugli animali (numero, razza, qualità, sesso, peso, età, prezzo di mercato) e la valorizzazione degli accrescimenti deve avvenire solo dopo che il soccidante ha prelevato un numero di capi pari alla consistenza iniziale degli animali.

Analizzando la Risposta all’Interpello, c’è un passaggio che non ha lasciato indifferente l’occhio vigile di chi conosce le regole fiscali agricole: l’istante, richiamando l’art. 2181 c.c., afferma che “le parti debbano, tra l'altro, provvedere alla regolare tenuta e aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico degli animali presenti, che avverrà in forma elettronica BDN nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore”.

L’Agenzia delle Entrate non è entrata nel merito di tale affermazione ma, non avendola smentita, lascia aperti alcuni dubbi che meritano qualche riflessione. Infatti, volendo dare un’interpretazione letterale di quanto sopra riportato, si giungerebbe alla conclusione che sia il soccidante che il soccidario possano assolvere all’obbligo di redazione del “registro di carico e scarico” tramite la procedura di registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN).

La logica conseguenza a quanto detto è che, in caso di controlli da parte della GdF o dell’Amministrazione Finanziaria, i dati riportati nella BDN diventerebbero elementi utilizzabili dai verificatori per la rideterminazione del reddito degli allevatori.

Tuttavia, chi conosce a fondo le norme fiscali che disciplinano l’attività di allevamento sa che il registro di carico e scarico (ex art. 18-bis del D.P.R. n. 600/1973) non può essere, in alcun modo, sostituito o interscambiato con i dati riportati in BDN essendo una scrittura obbligatoria:

  • Il registro di carico e scarico è un registro reso obbligatorio dall’art. 18-bis del D.P.R. 600/73 in cui vanno riportate tutte le annotazioni in merito agli incrementi e decrementi numerici degli animali allevati che si verificano nel corso dell’esercizio. Il registro deve essere redatto dalle imprese di allevamento che superano i limiti di cui all’articolo 32, lettera b). Tuttavia, si ritiene preferibile e soprattutto consigliabile tenere il registro a prescindere dal superamento di detto limite. Tale documento risulta indispensabile ai fini della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto la tassazione non avviene in base agli animali venduti, ma in base agli animali allevati sulla base di cicli produttivi dettati da un’apposita tabella. Se ciò non fosse, chi alleva animali con un ciclo produttivo di alcuni anni (vedi scrofe o mucche da latte) pagherebbe le tasse ogni tre anni. Inoltre, verrebbe a meno la tassazione per gli animali che cambiano di categoria durante il loro ciclo di vita (vedi pollastre che si trasformano in galline ovaiole, vitelli che si trasformano in manze o vitelloni, suinetti che si trasformano in suini leggere o pesanti, ecc..).
  • La BDN è la Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica, in cui sono registrate le informazioni su stabilimenti/aziende, allevamenti, animali, movimentazioni e macellazioni. All’interno della BDN è possibile reperire un’anagrafe dinamica sul patrimonio zootecnico presente in un determinato territorio. Lo scopo della BDN è quello di rendere controllabili e trasparenti le informazioni sulle produzioni zootecniche, permettendo tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, ma non può essere a base per la determinazione della base imponibile fiscale.

In buona sostanza, i dati contenuti nel registro di carico e scarico vengono utilizzati a scopi puramente fiscali, invece le registrazioni nella BDN rispondono a necessità di tracciamento sanitario, rilevando nascite, ingressi in stalla, morti, cessioni o trasferimenti. Quindi, avendo finalità del tutto opposte, è chiaro che i dati contenuti nel registro di carico e scarico non saranno i medesimi contenuti in BDN anche se, solo talvolta, alcuni dati possono risultare i medesimi.

Pertanto, lasciare intendere che la Banca Dati Nazionale possa, in qualche modo, essere esaminata in sede di verifica per ricavare dati e informazioni tipici del registro di carico e scarico, rappresenta un gravissimo errore così come rappresenta un errore affermare che, ai fini fiscali, il registro ex art. 18-bis possa essere sostituito dalla BDN.

Da non dimenticare inoltre che, in ogni caso, il registro di cui all’art. 18-bis del DPR 600/72 è una scrittura obbligatoria indipendentemente dal suo utilizzo fiscale o meno.

A fronte di ciò, possiamo affermare che l'accento posto sulla distinzione tra il registro di carico e scarico degli animali e la Banca Dati Nazionale (BDN) evidenzia la necessità di una gestione documentale accurata, che rispetti le finalità specifiche di ciascun registro. Mentre il registro di carico e scarico è cruciale per gli adempimenti fiscali, la BDN svolge un ruolo fondamentale nel tracciamento sanitario degli animali.

Pertanto, per garantire la conformità normativa ed evitare contestazioni, è fondamentale che gli operatori del settore comprendano e rispettino le distinzioni tra questi strumenti, assicurando una gestione trasparente e corretta delle attività di allevamento.

In definitiva, possiamo dire che i recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, come illustrato nella Risposta 134/2024, sono essenziali per garantire una corretta applicazione delle normative fiscali alla soccida, ma hanno creato qualche problema sulla documentazione necessaria a garantire la regolarità fiscale.

Auspichiamo pertanto che quanto prima vi sia un provvedimento chiarificatore da parte dell’Agenzia stessa.






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