La nuova versione italiana del codice Cofreurop per la compravendita internazionale di prodotti ortofrutticoli

di Gualtiero Roveda, avvocato

Il contratto di compravendita internazionale disciplina il trasferimento della proprietà di un bene da un venditore, situato in un determinato Stato, a un compratore con sede in un altro Stato, a fronte del pagamento di un prezzo concordato. Nel caso di beni mobili, come i prodotti ortofrutticoli, tale contratto è principalmente regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG), siglata a Vienna l’11 aprile 1980[1] e ratificata dall’Italia con la Legge n. 765 del 1985[2].

La Convenzione attribuisce notevole importanza agli usi del commercio internazionale, stabilendo che, salvo diverso accordo tra le parti, si considera che esse abbiano implicitamente fatto riferimento a qualsiasi pratica commerciale ampiamente nota e regolarmente osservata nel settore di riferimento. Ne consegue che, qualora non sia stata espressamente esclusa l’influenza degli usi del settore, questi ultimi potranno integrare o disciplinare il contratto tra venditore e acquirente.

Nel settore ortofrutticolo, gli usi di riferimento sono codificati dalla Camera Arbitrale Internazionale per la Frutta e la Verdura (CAIFL), istituita nel 1967. L’ultima revisione del relativo codice, denominato COFREUROP, è stata realizzata da Freshfel, con la collaborazione delle principali associazioni europee di settore, tra cui l’italiana Fruitimprese.

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