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Il contratto di compravendita internazionale disciplina il trasferimento della proprietà di un bene da un venditore, situato in un determinato Stato, a un compratore con sede in un altro Stato, a fronte del pagamento di un prezzo concordato. Nel caso di beni mobili, come i prodotti ortofrutticoli, tale contratto è principalmente regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG), siglata a Vienna l’11 aprile 1980[1] e ratificata dall’Italia con la Legge n. 765 del 1985[2].
La Convenzione attribuisce notevole importanza agli usi del commercio internazionale, stabilendo che, salvo diverso accordo tra le parti, si considera che esse abbiano implicitamente fatto riferimento a qualsiasi pratica commerciale ampiamente nota e regolarmente osservata nel settore di riferimento. Ne consegue che, qualora non sia stata espressamente esclusa l’influenza degli usi del settore, questi ultimi potranno integrare o disciplinare il contratto tra venditore e acquirente.
Nel settore ortofrutticolo, gli usi di riferimento sono codificati dalla Camera Arbitrale Internazionale per la Frutta e la Verdura (CAIFL), istituita nel 1967. L’ultima revisione del relativo codice, denominato COFREUROP, è stata realizzata da Freshfel, con la collaborazione delle principali associazioni europee di settore, tra cui l’italiana Fruitimprese.