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Nelle società di persone i conferimenti dei soci possano avere natura differente e possono essere caratterizzati anche dalla prestazione a favore della società di un servizio o di un’attività lavorativa, manuale o intellettuale[1].
È quanto si deduce dalla lettura testuale dell’art. 2253 c.c. secondo cui, se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale, con ciò concedendo ampia autonomia alle parti.
La possibilità che i soci di una società di persone possano conferire la propria opera è poi espressamente prevista dall’art. 2295 c.c. che, oltre ad evidenziare l’obbligo di distinta indicazione nell’atto costitutivo dei conferimenti di ciascun socio, stabilisce anche la necessità di precisare le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera.