Adempimento del terzo: acquisto di un terreno con obbligo di restituzione della somma

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, la donazione è disciplinata dall’art.769 c.c., che definisce la stessa come l’atto con il quale, per “spirito di liberalità”, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Le altre liberalità (art. 809 c.c.)[1], c.d. “indirette”, assolvono alla stessa funzione della “donazione” in quanto anch’esse prevedono un arricchimento senza corrispettivo del beneficiario, connesso ad un impoverimento del disponente, ma se ne distinguono perché l’accrescimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

Seppure accomunate (donazione tipica e altre liberalità o donazioni indirette) da uno spirito di prodigalità pur tuttavia sono soggette, da un punto di vista formale, a diverso trattamento in quanto per la donazione, vera e propria, è richiesto espressamente l’atto pubblico, ai sensi dell’art. 782 c.c[2], mentre per le donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato al fine di realizzare lo scopo stesso di tali liberalità.

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