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L’art. 1, commi 399 e 400, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, ha accordato la proroga, per le annualità 2025, 2026 e 2027, della c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023. La maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale è applicabile a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta di riferimento risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Con Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti sui profili applicativi dell’agevolazione per il primo anno, tuttavia gli stessi sono validi anche per le deduzioni che potranno essere godute per le annualità successive.
L’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia, il 2024 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Con D.M. 25 giugno 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, precisando gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione del beneficio, nonché i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.