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Come noto, l'art. 2135 c.c., che definisce la figura dell’imprenditore agricolo, è stato oggetto di revisione a seguito dell'intervento normativo di cui all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/2001.
Il precedente testo qualificava l’imprenditore agricolo come colui che era dedito all'esercizio di “un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse”. Inoltre, per attività connesse dovevano intendersi quelle “dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”.
A seguito della riformulazione, l’attuale norma, nel richiamare quelle attività che devono ritenersi “principali” (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) evidenzia come, in aggiunta ad esse, ve ne siano altre di eguale rilevanza. Per cui, ad esempio, oltre alla coltivazione del fondo tradizionalmente intesa, possono ritenersi tali anche l’orticoltura, la floricoltura, le coltivazioni in serra, le coltivazioni in vivai, le coltivazioni di funghi, le coltivazioni fuori terra in generale. In riferimento alla selvicoltura vi rientrano quelle dedicate alla cura del bosco.