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La società agricola in possesso della qualifica di IAP non decade dalle agevolazioni PPC se la vendita effettuata entro il periodo vincolativo quinquennale è resa necessaria da un provvedimento del giudice.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14963/2018.
Una società di capitali (SRL) aveva acquistato un fondo rustico, nell’anno 2004, usufruendo delle agevolazioni previste dalla L. 604/1954 per l’accorpamento della piccola proprietà contadina.
Appena un anno dopo la compravendita, la società cedeva ad un terzo il terreno, contravvenendo all’obbligo di conduzione diretta del terreno nei cinque anni successivi all’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, contestava al contribuente la decadenza dai benefici fiscali goduti, ritenendo anche che la società fosse priva della qualifica di IAP.
Contro l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte e sanzioni, la società contribuente e il suo amministratore presentavano ricorso precisando che il trasferimento non era avvenuto volontariamente, ma che era stato originato da un giudizio promosso da un coltivatore diretto confinante del fondo che aveva esercitato il proprio diritto di riscatto, in forza del relativo diritto di prelazione.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dai contribuenti, la società rispettava il requisito soggettivo per poter usufruire delle agevolazioni PPC, in quanto, sebbene l’originario amministratore fosse decaduto da tale qualifica, essa era posseduta da un altro amministratore e legale rappresentante della società contribuente.
In primo grado, la CTP di Cremona ha respinto il ricorso cumulativo presentato dalla società contribuente e dall’amministratore. Di segno completamente opposto è stata, invece, la decisione della CTR di Brescia.
I giudici d’appello, infatti, hanno affermato che:
I giudici di legittimità hanno ribadito il loro consolidato orientamento in merito alla decadenza dalle agevolazioni tributarie previste per la PPC dall’art. 7 della richiamata L. 604/1954: in forza di tale previsione, si stabilisce che decade dai benefici l’acquirente che aliena volontariamente il bene acquistato entro il termine quinquennale.
Nel caso in esame, il trasferimento del fondo non poteva avere alcun tipo di coinvolgimento soggettivo del venditore, in quanto causato dall’azione legale del confinante avente diritto di riscatto sul fondo. Pertanto, deve ritenersi escluso ogni profilo di volontarietà del contribuente e devono essere fatti salvi i relativi benefici goduti.
Infine, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui le agevolazioni PPC non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli “imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura". Pertanto, affinché la società possa essere a sua volta ammessa all'agevolazione, è necessario e sufficiente che tanto il socio (per le società di persone), quanto l'amministratore (per le società di capitali) sia in possesso di tale qualifica.
Nel caso in esame, la società acquirente aveva rispettato tali requisiti fino all’intervenuta cessione coattiva del fondo: infatti, sebbene l’originario amministratore fosse decaduto da tale qualifica, essa era posseduta da un altro amministratore e legale rappresentante della società contribuente.