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La decadenza dalle agevolazioni tributarie per la PPC (L. 604/1954, articolo 7, comma 1 e 2) è prevista per l'acquirente che, prima del termine quinquennale stabilito, aliena volontariamente il bene acquistato. Considerando che l’elemento decadenziale deve includere la volontarietà del comportamento del contribuente, tale causa di decadenza può essere esclusa se l'evento, che rende impossibile la realizzazione delle finalità normative, è conseguenza di una causa esterna non imputabile al contribuente (cfr. sentenze n. 9580/1992, n. 1226/2001, n. 1546/2003 e n. 4242/2006).
Le agevolazioni fiscali previste per lo Iap dal D.Lgs 99/2004, sono riconosciute solo a quegli Iap che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Al fine di riconoscere anche alla società la qualifica di Iap e, conseguentemente, far sì che questa possa usufruire delle stesse agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche in possesso della suddetta qualifica, è necessario che il socio sia iscritto in tale gestione; solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra “Iap-persona Fisica” e “Iap-società” (cfr. sentenza n. 10542/2017).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione