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Con la risposta ad interpello n. 4 pubblicata il 18 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del corretto inquadramento e della relativa gestione della detrazione IVA con riferimento alla costruzione di fabbricati misti (i cosiddetti fabbricati Tupini) destinati ad uso di agriturismo e abitazione dell’imprenditore agricolo.
I fabbricati Tupini prendono il nome dall’estensore della legge n. 408/1949 che, insieme ai successivi chiarimenti, hanno individuato i confini della disciplina relativa a particolari tipologie di fabbricati.
Per poter rientrare nel novero degli immobili di cui sopra, è necessario che essi siano:
Il quesito presentato all’Agenzia delle Entrate riguarda un imprenditore agricolo, occupato nell’ambito dell’allevamento di ovini e caprini, che svolge anche attività di accoglienza agrituristica.
L’istante è in possesso di una concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti, di cui uno da destinare ad abitazione (prima casa) dell’agricoltore e gli altri due all’attività agrituristica. Inoltre, all’interno della struttura, sarà costruito anche un garage da destinare come magazzino dell’attività agricola.
Tale fabbricato, che sarà realizzato in zona agricola, sarà accatastato come A/2 per la parte abitativa e come D/10 per il deposito agricolo e possiederebbe tutti i requisiti previsti dall’art. 13 della richiamata L. 408/1949.
In sostanza, due sono le domande presentate all’Agenzia: la prima riguarda la corretta aliquota IVA applicabile alla costruzione di tale edificio; la seconda, invece, concerne la corretta modalità di ripartizione delle spese al fine della detrazione IVA per quanto riguarda le attività imprenditoriali.
Il primo dei temi trattati dall’Agenzia riguarda l’individuazione della corretta aliquota IVA applicabile all’attività di costruzione di un fabbricato con le caratteristiche sopra descritte.
L’Ufficio, richiamando anche quanto precisato con la circolare n. 1 del 2 marzo 1994 e dalla successiva risoluzione 8/E del 14 gennaio 2014, ha evidenziato che la costruzione di fabbricati Tupini deve essere a tutti i costi equiparata alla realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa.
Pertanto, ai fini IVA, il caso in esame deve essere ricondotto all’interno della disposizione di cui al n. 127-quaterdecies, parte III della Tabella A allegata al DPR 633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies.
Ai fini dell’esercizio della detrazione è necessario che le spese sostenute siano ripartite in quote con riferimento all’attività agricola ed agrituristica.
L’art. 19, comma 4 del DPR 633/1972 specifica che per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.
Nel caso in esame, quindi, le spese di costruzione devono essere ripartite in base all’effettiva destinazione delle singole unità immobiliari. La ripartizione dei costi, però, deve essere effettuata sulla base di dati certi e comprovati, come, ad esempio, sulla base delle quote millesimali dei singoli immobili.
Sempre ai fini della detrazione, l’Agenzia conclude specificando che, nel caso in cui l’agricoltore operasse in regime speciale (art. 34 del Decreto IVA), l’imposta sostenuta gli investimenti inerenti all’attività agricola (deposito agricolo D/10) non sarebbe detraibile. Infatti, tale regime prevede una detrazione forfettaria dell’imposta, attraverso l’applicazione specifiche percentuali di compensazione sull’IVA relativa alla cessione di prodotti agricoli.
Laddove, invece, si eserciti l’attività di agriturismo senza effettuare l’opzione per il regime ordinario, l’IVA sarebbe detraibile solo forfettariamente nella misura pari al 50% dell’imposta sui corrispettivi imponibili, restando comunque esclusa la possibilità di detrarre analiticamente l’imposta relativa ai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività agrituristica.