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Non è obbligatorio il pagamento con sistemi tracciabili se l’acquisto di carburante è effettuato da imprese agricole in regime speciale IVA e che determinano il reddito su base catastale.
Tale indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 13/2018 pubblicata nella sezione dedicata alle risposte alle istanze di interpello.
Il quesito è stato posto all’Agenzia in quanto, a seguito dei chiarimenti offerti con la circolare n. 13/E dello scorso 2 luglio, veniva chiarita l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture di gasolio destinato alle macchine agricole, ma, al contempo, l’Agenzia aveva precisato che, coerentemente con quanto disposto dai commi 922 e 923 della Legge 205/2017, ai fini della detrazione del costo di acquisto dei carburanti, il pagamento doveva essere effettuato con l’utilizzo di strumenti tracciabili.
Ricordiamo che, in base a quanto previsto dai commi 922 e 923 della Legge di Bilancio 2018, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, la detrazione è ammessa qualora l’acquisto dei carburanti sia provato da assegni, bonifici, bollettini postali, carte di credito, carte di debito o carte prepagate che consentano l’addebito su conto (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018).
Nella risposta ad interpello n. 13/2018, l’Agenzia ha precisato che le imprese agricole che determinano il loro reddito su base catastale (art. 32 del TUIR) e applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/1972, di fatto, adottano un regime forfettario sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della detrazione dell’IVA.
Pertanto, le imprese agricole che operano in tali regimi sono escluse dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti, salvo, ovviamente, il rispetto del limite di € 3.000 previsto per i pagamenti a mezzo contante dalla legge 231/2007.
Qualora, però, l’impresa optasse per la determinazione ordinaria del reddito o dell’IVA, tornerebbero applicabili le prescrizioni relative all’obbligo dei pagamenti tracciati.