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Spesso, la tassa sui rifiuti, tra le priorità dell’imprese a cui porre attenzione è rimandata ad un evento residuale, e rientra tra le pratiche da controllare solo nel momento in cui pervengono le comunicazioni con gli importi da versare o gli accertamenti.
In quel momento sorgono tanti dubbi, alimentati da ricordi fumosi. Ma l’importo sarà corretto? Le superfici indicate corrisponderanno a quelle reali? E su quali superfici stiamo pagando?
Il percorso che ha condotto all’attuale normativa sulla tassa dei rifiuti è stato contrassegnato, nel recente passato, da un susseguirsi di norme e di sigle (TARSU-TIA-TARI) che sicuramente non hanno aiutato i contribuenti ad avere l’adeguata conoscenza di questo tributo e dei relativi adempimenti. Quello che in genere il contribuente ha percepito (in parte impropriamente), è stato il fatto che, nonostante tutto, i dati storici necessari ai fini della definizione dell’imposta fossero gestiti in autonomia dalle amministrazioni.
Questo “disinteresse” al dato comunicato, potrebbe aver portato nel tempo a delle situazioni diverse da quelle originalmente comunicate, determinando oggi pericolose criticità.
In base al comma 641 dell’art. 1 della legge 147/2013, i presupposti applicativi della TARI sono “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”
La norma prevede una presunzione di imponibilità in base alla quale tutti gli immobili occupati producono rifiuti. Spetta al contribuente dimostrare il contrario.
Se per alcuni locali la norma ed i regolamenti comunali vengono in soccorso ai contribuenti, come nel caso di vani ascensore o di aree comuni condominiali, agevolando il riconoscimento dell’inidoneità alla produzione dei rifiuti, lo stesso non vale per quei locali che, in base all’effettivo utilizzo a cui sono destinati, non sono comunque suscettibili a produrre rifiuti.
Come detto, spetta al contribuente fornire la prova che l’immobile è inidoneo a produrre rifiuti, ciò nonostante, gli esiti non sono sempre quelli attesi.
L’orientamento della giurisprudenza, partendo dal presupposto che sui possessori degli immobili sussiste una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti, pone a loro carico l’onere di indicare, nella denuncia originaria o in quella di variazione, le condizioni di inidoneità che dovranno essere provate in base ad elementi obiettivi documentabili.
Partendo da tale presupposto, non è stata presa in considerazione l’esenzione di un’area destinata all’esclusiva produzione di rifiuti speciali, conferiti ad uno smaltitore specializzato, in quanto non tempestivamente comunicata e documentata (Cassazione 21780/2018).
Nel caso di un’attività alberghiera, a seguito di un intervento di ristrutturazione, il contribuente sosteneva che nel periodo in cui l’immobile era stato oggetto di interventi non fosse da assoggettare alla tassa sui rifiuti. La Cassazione, però, ha ritenuto di sostenere la tesi del Comune, in base alla quale il contribuente non aveva dato prova della temporanea inagibilità dell’immobile o di una sua parte (Cassazione n. 8910/2018).
Infine, nell’ordinanza 19469/2014, con riferimento ad un contenzioso relativo all’inidoneità di un garage di produrre rifiuti, in assenza di prova da parte del contribuente nonché di originaria denuncia, la Corte ha ribadito che non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia ordinaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. (rif. Cassazione n. 11351/2012; n.17703/2004).
A questo punto appare evidente che il contribuente, per far valere le proprie ragioni, al fine del riconoscimento di qualsiasi sgravio in materia di tassa sui rifiuti, debba soddisfare contemporaneamente due condizioni:
Qualora, la casistica evidenziata dal contribuente non fosse tra quelle già previste dalle norme, l’Amministrazione procederà ad una verifica sulla legittimità della pretesa, in quanto l’esenzione dall’imposta rappresenta un’eccezione alla regola generale al pagamento di questo tributo.