L'obiettiva inutilizzabilità che rileva ai fini TARI, al fine dell'esenzione dal tributo, ricorre non già quando i locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in condizioni che ne impediscono l'utilizzabilità; solo in tal caso le superfici possono essere sottratte alla tassazione in argomento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 62 del D. Lgs. n. 507 del 1993.