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La compilazione e l’invio degli spesometri sono attività che costano fatica e lavoro, ma il loro scopo di controllo e lotta all’evasione inizia a diventare tangibile: sono in partenza, infatti, le comunicazioni di invito all’adempimento spontaneo per quei soggetti che mostrano scostamenti tra quanto dichiarato e quanto risultante dall’invio degli elenchi clienti-fornitori.
Con il provvedimento n. 237975/2018, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in partenza migliaia di comunicazioni aventi ad oggetto lo scostamento tra il volume d’affari dichiarato dai contribuenti e l’importo delle operazioni che risulta loro attribuito in base alla compilazione degli spesometri.
A tali soggetti, spiega il provvedimento, saranno inviate, tramite PEC (o lettera raccomandata se la casella PEC risultasse inattiva o non registrata), lettere contenenti un invito ad adempiere spontaneamente per regolare la propria posizione debitoria. Tali comunicazioni saranno consultabili da parte del contribuente anche all’interno del suo cassetto fiscale personale.
Una volta presa visione delle contestazioni effettuate da parte dell’Agenzia, il contribuente avrà due possibili alternative: questi potrà utilizzare l’istituto del ravvedimento, pagando le maggiori imposte e gli interessi dovuti, nonché una parte delle sanzioni; oppure potrà comunicare con l’Ufficio al fine di richiedere informazioni o spiegare le ragioni della divergenza tra le due dichiarazioni.
È importante precisare che il contribuente potrà accedere al ravvedimento a prescindere dal fatto che la violazione tributaria sia già stata contestata e che siano già iniziati accessi, verifiche o ispezioni. Al contrario, la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di qualunque accertamento blocca la possibilità di accedere al ravvedimento. E lo stesso vale per avvisi bonari e controlli formali.
Si ricorda che la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, prevede che la sanzione è ridotta progressivamente in base alla durata della violazione e richiede che il contribuente si attivi direttamente al fine di sanare una riconosciuta situazione di irregolarità, prima di ricevere contestazioni da parte dell’Agenzia.
Al contrario, laddove il contribuente ritenga scorrette le contestazioni mosse dall’Agenzia, questi avrà diritto ad un confronto con l’Ufficio, al fine di ottenere maggiori informazioni sull’anomalia riscontrata, nonché per provare e giustificare le ragioni dello scostamento tra le due dichiarazioni.