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L’agevolazione PPC spetta anche nel caso in cui l’immobile compravenduto non insista sul terreno agricolo, purché questo possieda le necessarie caratteristiche di pertinenzialità richieste dalla norma.
Lo ha deciso la CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 178/2/2018 depositata il 21 settembre.
Due agricoltori acquistavano un terreno agricolo e un fabbricato rurale di pertinenza, ma insistente su altro fondo, usufruendo delle agevolazioni PPC che, come noto, consistono nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e di quella catastale con l’aliquota dell’1%.
L’Agenzia delle Entrate, dopo qualche tempo, inviava ai contribuenti un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte dovute. Secondo l’Ufficio, infatti, nel caso in esame non potevano applicarsi i richiamati benefici fiscali, in quanto il fabbricato agricolo destinato a fienile, stalla e ricovero attrezzi non era situato sul terreno compravenduto, ma retrostante.
Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso dei contribuenti, sostenendo che la compravendita di un immobile pertinenziale può sempre accedere alle agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, anche se l’immobile è retrostante rispetto al fondo compravenduto.
Secondo quanto evidenziato dai giudici, infatti, la disciplina contenuta nell’art. 2, comma 4-bis del D. Lgs. 99/2004 prevede che possono essere agevolati gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.
La norma, quindi, non richiede ulteriori requisiti o condizioni, come quello dell’”insistenza” preteso dall’Agenzia. Pertanto, ai fini del legittimo godimento delle agevolazioni PPC, è necessario valutare semplicemente che il fabbricato rurale possieda i requisiti di pertinenzialità previsti dalla normativa.
Nel caso controverso, tale requisito risultava incontestato, in quanto l’immobile era da ritenersi permanentemente destinato al servizio del fondo come esplicitamente affermato nell'atto pubblico di compravendita.
Pertanto, con questa interessante sentenza, i giudici reggiani hanno confermato come legittima la possibilità di accedere alle agevolazioni PPC anche nel caso di acquisto di un fabbricato rurale non insistente sul terreno compravenduto, purché sia verificato il requisito della pertinenzialità dello stesso al fondo.