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La manovra per il 2019 comincia a prendere forma. Sul fronte della flat tax la scelta sembra indirizzata ad un ampliamento della platea dei soggetti ammessi al regime forfettario attualmente riservato alle attività di ridotte dimensioni.
L’economia italiana è caratterizzata da una cospicua presenza di piccole imprese che soffrono maggiormente il peso degli adempimenti fiscali, divenendo così meno competitive nei confronti di imprese più strutturate.
Agevolare questa tipologia di imprese, secondo l’ipotesi del Governo, porterà nuova linfa all’economia nazionale.
Prende sempre più forza l’ipotesi di portare il regime forfettario agevolato riservato alle piccole imprese, artigiani e professionisti fino alla soglia di 65.000 euro.
Nel DEF 2018 è prevista una prima fase di attuazione della flat tax (tassa piatta) attraverso l’innalzamento della soglia per l’accesso al regime forfettario del 15%, sostitutivo di IRPEF e IRAP che, inoltre, prevede l’esonero dal versamento dell’IVA.
L’attuale regime forfettario introdotto fin dal 2015 e modificato con la Legge di Stabilità 2016, rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale.
Tra i requisiti richiesti per accedere a questo regime ricordiamo:
L’Italia già nel 2007, in deroga all’art. 285 della direttiva n.2006/112/CE, ha richiesto di applicare fin dal 1° gennaio 2008 un regime semplificato di esenzione dall’IVA per i soggetti il cui volume d’affari non superasse i 30.000 euro.
Tale limite nel 2013 è stato successivamente incrementato fino a 65.000 euro e, attualmente, risulta applicabile fino al 31/12/2019 (Decisione del Consiglio UE 2013/678 e 2016/1988).
Pertanto, non vi sarebbe la necessità di avanzare nell’immediato specifiche richieste di autorizzazione.
Ampliare le imprese ed i professionisti che potranno beneficiare del regime forfettario porterà sicuramente dei benefici diretti a questa categoria di contribuenti, sia in termini burocratici che in termini economici.
Contemporaneamente però, potrebbero esservi dei problemi di competitività tra questi soggetti e i diretti concorrenti esclusi dal regime agevolato. Tale rischio appare palesarsi, in particolare, per quelle attività ad alto valore aggiunto in cui l’attività dell’imprenditore o del professionista è prevalente rispetto agli altri costi sostenuti.