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Le prestazioni socio-educative, svolte da un’azienda agricola nell’ambito di attività di natura sociale, devono essere considerate come esenti dall’IVA: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 77/E pubblicata ieri.
Il caso in esame ha ad oggetto un’azienda agricola, iscritta ai registri regionali delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali e al registro nazionale delle comunità per minori (oltre che nel sistema informativo minori accolti del Ministero del Lavoro) che svolge attività di tipo socio-educative.
Nello specifico, la natura e il lavoro agricolo vengono utilizzati a scopo terapeutico, tramite la formazione di una “agri-comunità” grazie a cui favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio.
Tale attività viene svolta prevalentemente per mezzo di convenzioni stipulate con i vari Comuni, con cui vengono concertati interventi, azioni e percorsi a fronte del pagamento di una retta pro capite per ogni giorno di presenza dei minori all’interno della comunità. La retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia e trasporto sostenute per conto del minore.
In merito a tali prestazioni svolte da parte dell’azienda agricola, il contribuente richiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale da applicare ai fini IVA.
Nella richiamata risoluzione 77/E/2018, l’Agenzia si è occupata del caso in esame, affermando che le prestazioni svolte dall’azienda agricola devono ritenersi assimilabili, per natura e finalità, a quelle istituzioni assistenziali quali “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili” richiamati dall’art. 10, comma 1, n. 21 del DPR 633/1972.
Tale norma prevede che per le prestazioni tipicamente svolte da tali strutture, comprese “le somministrazioni di vitto, indumenti, medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, debba applicarsi l’esenzione dall’IVA.
Parimenti, precisa l’Agenzia, l’azienda agricola che presenta il necessario elemento dell’attenzione alla socialità deve essere assimilata a tali istituzioni: pertanto, le prestazioni di carattere socio-educative svolte nell’ambito dell’agricoltura sociale devono ritenersi esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.